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Per le SOA basta obbligo sede legale in Italia

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L’articolo 5 della l. 7 luglio 2016, n. 122 (recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2015-2016”) ha soppresso la parte dell’art. 64, comma 1, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che imponeva alle SOA di stabilire la sede legale in Italia. 

Una rivoluzione? Non proprio: vediamo di fatto cosa cambia.

Per chi legge per la prima volta il termine Soa, questo è un fattore di distinzione tra le imprese importante nell’ambito delle gare d’appalto. 
L’Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00.

Una vera e propria qualificazione delle aziende basate sulla loro effettiva capacità (basata sugli indici e sui numeri presentati dalle aziende) di poter sostenere un carico lavorativo importante e dunque di poter accedere ad un’elencazione di opere che, per importanza e costi, non sarebbero accessibili e realizzabili da un’impresa edile medio-piccola.

Le categorie di opere in cui si potrà ottenere la Qualificazione sono 52:

  • 13 di esse rappresentano opere di carattere generale (edilizia civile e industriale, fogne e acquedotti, strade, restauri, etc.)
  • 39 di esse sono riconducibili ad opere specializzate (impianti, restauri di superfici decorate, scavi, demolizioni, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, arginature etc.).
Le classifiche di qualificazione sono 10:

  1. Fino a euro 258.000
  2. Fino a euro 516.000
  3. Fino a euro 1.033.000
  4. Fino a euro 1.500.000
  5. Fino a euro 2.582.000
  6. Fino a euro 3.500.000
  7. Fino a euro 5.165.000
  8. Fino a euro 10.329.000
  9. Fino a euro 15.494.000
  10. Oltre euro 15.494.000


Da notare che le imprese potranno partecipare alla relativa gara d’appalto tenendo conto di un margine di ulteriore 20% rispetto alla categoria di appartenenza.

Tornando al merito della riforma delle Soa, le motivazioni della modifica sono riconducibili al permanere del nostro stato in procedura di infrazione da parte della Commissione Europea (n.4212 del 2013) che aveva messo in mora l’Italia basandosi sull’art 258 del TFUE.
Le Soa non saranno più obbligate ad avere la sede legale in Italia per poter partecipare alle gare d’appalto italiane!
Permane, invece, l’obbligo per tali società di avere una sede nel territorio della Repubblica.

Questa modifica sembra essere un fuoco di paglia, essendo stato introdotto, con il decreto legislativo 502016 il nuovo codice degli appalti (leggi l’articolo relativo al nuovo codice degli appalti qui su Edilizia in un Click).
Per questo questa disciplina sembra nata già datata e sarà sicuramente oggetto di riforma in fase di accordi successivi tra le parti in causa.

Autore Marco Sarto


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