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Interventi di edilizia libera: meno burocrazia e più chiarezza

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Interventi di edilizia libera: meno burocrazia e più chiarezza


Vediamo le novità introdotte con il “Glossario per l’edilizia libera” con l’elenco delle opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo: dalla manutenzione alla sostituzione infissi. Entrato in vigore lo scorso 22 Aprile, fa luce sugli interventi che si possono realizzare senza comunicazioni preventive.

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Interventi di edilizia libera (foto di Anemone 123 – Fonte: https://pixabay.com)

Per tutte le opere di manutenzione ordinaria, come la sostituzione di finiture e intonaci, a quelle per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per l’installazione delle fonti rinnovabili, è entrato in vigore lo scorso 22 Aprile il Glossario dell’edilizia libera, contenente una lista con 58 tipologie e 12 categorie di lavori edili che si possono eseguire liberamente senza autorizzazioni, semplificando e velocizzando i tempi e snellendo la burocrazia.

Cosa si intende per interventi di edilizia libera?

Gli interventi di edilizia libera sono l’insieme delle opere che si possono eseguire liberamente, senza alcun bisogno di permesso comunale, e si tratta di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria (cioè tutte le opere che lasciano intatta la pianta dell’immobile sul quale si interviene) e le opere di abbattimento delle barriere architettoniche.

Sono un esempio di interventi di edilizia libera i seguenti lavori:

  • tinteggiatura e rifacimento di intonaci interni;
  • apertura, chiusura, ampliamento di vani porta, nicchie muri interni, rifacimento pavimenti interni;
  • semplice sostituzione dei sanitari e delle piastrelle del bagno;
  • riparazione balconi e terrazze, comprese le pavimentazioni e parapetti, con materiali dello stesso tipo;
  • sostituzione di infissi e serramenti dell’appartamento;
  • sostituzione di infissi interni (porte);
  • installazione di pannelli fotovoltaici;
  • opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni;
  • opere temporanee da rimuovere entro 90 giorni.

Con il Decreto “Scia 2” – DLgs 222 del 2016, sono state introdotte delle semplificazioni in tema di interventi di edilizia libera che permettono di sburocratizzare e ampliare ulteriormente il numero di lavori edili che si possono fare senza bisogno di autorizzazioni comunali.

Glossario per l’edilizia libera per la semplificazione burocratica

Il Glossario per l’edilizia libera è un documento che definisce tutti quei lavori edili che possono essere eseguiti senza richiedere nessuna autorizzazione edilizia (risparmiando così tempo e denaro) sempre però nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore, come ad esempio le norme antisismiche, le norme di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica. Sono molti i lavori “piccoli” di manutenzione ordinaria e straordinaria che magari prima dovevamo contattare un professionista per ottenere le necessarie autorizzazioni, ora invece il Glossario per l’edilizia libera aumenta e cataloga facendo chiarezza tutta una serie di lavori che possono essere eseguiti liberamente risparmiando tempo e denaro.

Molti di questi lavori di manutenzione si potevano già fare liberamente senza permessi, ma con il Glossario degli interventi di edilizia libera (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 Aprile 2018, è disponibile anche in internet) la lista di questi interventi di edilizia libera vale su tutto il territorio nazionale, mettendo chiarezza in ragione delle possibili interpretazioni nelle varie Regioni italiane; inoltre supera eventuali misure restrittive imposte da qualche Comune. Il Glossario degli interventi di edilizia libera è valido ed uguale infatti in tutto il territorio italiano.

Tutti gli interventi contenuti nel Glossario

Riportiamo di seguito punto per punto tutti i 58 ambiti di intervento suddivisi in 12 categorie che si possono realizzare senza alcuna autorizzazione o comunicazione da parte del Comune, individuati dal nuovo Glossario dell’edilizia libera:

manutenzione ordinaria:
1. pavimentazione interna e esterna;
2. intonaco interno e esterno;
3. elemento decorativo delle facciate (es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene)
4. opere di lattoneria (es. grondaie, tubi, pluviali) e impianto di scarico;
5. rivestimento interno e esterno;
6. serramento e infisso interno e esterno;
7. inferriata/ altri sistemi antiintrusione;
8. elemento di rifinitura delle scale;
9. scala retrattile e di arredo;
10. parapetto e ringhiera;
11. manto di copertura;
12. controsoffitto non strutturale;
13. controsoffitto strutturale;
14. comignolo o terminale a tetto di impianti di estrazione fumi;
15. ascensore e impianti di sollevamento verticale;
16. rete fognaria e rete dei sottoservizi;
17. impianto elettrico;
18. impianto per la distribuzione e l’utilizzazione di gas;
19. impianto igienico e idrosanitario;
20. impianto di illuminazione esterno;
21. impianto di protezione antincendio;
22. impianto di climatizzazione;
23. impianto di estrazione fumi;
24. antenna/parabola e altri sistemi di ricezione e trasmissione;
25. punto di ricarica per veicoli elettrici
pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW:
26. pompa di calore aria-aria
depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 m3:
27. deposito di gas di petrolio liquefatti
eliminazione delle barriere architettoniche:
28. ascensore, montacarichi;
29. servoscala e assimilabili;
30. rampa;
31. apparecchio sanitario e impianto igienico e idro-sanitario 
32. dispositivi sensoriali
attività di ricerca nel sottosuolo:
33. opere strumentali all’attività di ricerca nel sottosuolo attraverso carotaggi, perforazioni e altre metodologie
movimenti di terra:
34. terreno agricolo e pastorale;
35. vegetazione spontanea;
36. impianti di irrigazione e di drenaggio, finalizzati alla regimazione ed uso dell’acqua in agricoltura
serre mobili stagionali:
37. serra, compresi elementi di appoggio e/o ancoraggio
pavimentazione di aree pertinenziali:
38. intercapedine;
39. locale tombato;
40. pavimentazione esterna, comprese le opere correlate, quali guaine e sottofondi;
41. vasca di raccolta delle acque
pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici:
42. pannello solare, fotovoltaico e generatore microeolico
aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza:
43. opera di arredo da giardino (es. barbecue in muratura/fontana/muretto/scultura/fioriera, panca) e assimilabile;
44. gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
45. gioco per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione
46. pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
47. ricovero per animali domestici eda cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione;
48. ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
49. sbarra, separatore, dissuasore e simili, stallo biciclette;
50. tenda, tenda e pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo;
51. elemento divisorio verticale non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare
manufatti leggeri in strutture ricettive:
52. manufatti leggeri in strutture ricettive all’aperto (roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni e assimilabili)
opere contingenti temporanee:
53. gazebo;
54. stand;
55. servizi igienici mobili;
56. tensostrutture, pressostrutture e assimilabili;
57. elementi espositivi vari;
58. aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente.
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