Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) : quando è necessaria?
Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) : quando è necessaria?
Quando parliamo di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A in sigla) ci riferiamo ad un'accertamento inerente alla compatibilità ambientale di determinate opere edilizie.
Si va quindi a stabilire che tipo d'impatto può avere una determinata opera edilizia sull'ambiente circostante sia a livello paesaggistico che ambientale nel vero senso della parola.
Ha quindi uno scopo preventivo, volto a preservare il nostro territorio non andando a danneggiare o a sovraccaricare di troppe opere che andrebbero a rovinare l'intero contesto.
Immaginatevi per esempio il delta del Po cosparso di enormi edifici in cemento, sarebbe un errore madornale e che andrebbe a guastare l'intero paesaggio.
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Foto di Peggy und Marco Lachmann-Anke, Fonte:Pixabay.com |
Normativa relativa
Partiamo esaminando la normativa relativa alla VIA, così suddivisa:
- Direttiva 2011/92/UE che ha validità a livello Europeo
- Decreto Legislativo n.152/2006 (art. 4-10, 19-29, 30-36) che ha validità a livello nazionale
Oggetto della VIA
L'oggetto della Valutazione d'Impatto Ambientale sono tutti quei progetti che vanno a produrre effetti negativi molto significativi su:
- POPOLAZIONE (anche a livello di salute pubblica)
- BIODIVERSITÀ
- TERRITORIO (suolo,acqua,aria e clima)
- PATRIMONIO CULTURALE
- PAESAGGIO
Questo tipo di valutazione può essere fatta su:
- NUOVE OPERE
- OPERE GIÀ ESISTENTI (in seguito a modifiche abbastanza importanti che vadano quindi ad aumentare l'impatto ambientale dell'opera)
Tutti i provvedimenti che vengono approvati senza l'autorizzazione della VIA possono essere annullati perché non rispettosi della legge vigente.
Competenze di legge
Le competenze sono distribuite in base alla valenza dell'opera che deve essere realizzata, quindi:
- MINISTERO DELL'AMBIENTE se a livello STATALE (esso viene assisto dalla Commissione Tecnica di valutazione ambientale)
- AUTORITÀ CON COMPITI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE se a livello REGIONALE (è di competenza dell'ente regionale incaricato)
Procedura della VIA
La procedura della Valutazione d'Impatto Ambientale è suddivisa in sette fasi operative che ora vedremo una ad una in modo da spiegarle esaustivamente.
- FASE 1 - trasmissione dell'istanza ,da parte del proponente, della valutazione d'impatto ambientale alla DVA. (L'istanza deve essere presentata mediante l'apposito modulo) Devono essere allegati i seguenti documenti:
- Studio d'impatto ambientale
- Sintesi non tecnica
- Avviso al Pubblico
- Impatti transfrontalieri del progetto
- Atto notorio e Contributo versato
- Ricevuta di pagamento del contributo versato per oneri istruttori
- Valutazione d'Impatto sanitario (da predisporre solo in caso di raffinerie di petrolio greggio, impianti di lavorazione del carbone, impianti per gas naturali, centrali termiche)
- Piano di utilizzo delle rocce di scavo
- FASE 2 - verifica preliminare amministrativa che viene svolta da un funzionario responsabile entro 15 giorni dalla ricezione del materiale sopra elencato. In sostanza viene controllato che sia tutto in regola e conforme alla normativa
- FASE 3 - richiesta e acquisizione integrazioni per procedibilità in caso la documentazione fornita risultasse incompleta e quindi bisognosa di essere integrata ulteriormente.
- FASE 4 - avvio del procedimento che avverrà una volta che tutta la documentazione sarà approvata e pubblicata nel Portale delle Valutazioni Ambientali. Sempre nello stesso momento la DVA comunica via PEC a tutti gli enti interessati l'avvenuta pubblicazione e pubblica anche l'avviso sulla propria pagina. Entro i 60 giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare delle osservazioni inerenti al progetto alla DVA.
- FASE 5 - controdeduzioni che possono essere presentate dal proponente alla DVA in base alle osservazioni ricevute, richiesta integrazioni da parte della DVA sull'intera documentazione, Sospensione che può essere richiesta dal proponente alla DVA per 180 giorni e non oltre, Nuova pubblicazione e consultazione pubblica la DVA può richiederle al proponente entro 15 giorni dalla ricezione della nuova documentazione integrativa
- FASE 6 - in base alla documentazione trasmessa la CTVA svolge la parte di istruttoria tecnica per verificare l'impatto ambientale del progetto.
- FASE 7 - adozione del procedimento VIA che verrà poi pubblicato sul portale delle valutazioni ambientali
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