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Reazione al fuoco dei materiali

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La reazione al fuoco dei materiali è l’attitudine di un materiale o
di un semilavorato a partecipare a un fuoco con il quale vengono a contatto.
Insieme alla resistenza al fuoco, questa prestazione definisce il
comportamento al fuoco di un elemento edilizio.

reazione al fuoco
Vigili del fuoco all’opera dopo un incendio (foto di fish96 – Fonte:
pixabay.com)

Organismo edilizio ed elementi costruttivi

Ogni edificio è costituito da un insieme organizzato di
elementi edilizi, detti anche elementi costruttivi, che ne
determinano la funzionalità, l’aspetto e la durata. E’ dunque giustificato
considerare l’edificio come un organismo i cui “organi” sono gli elementi
edilizia a ciascuno dei quali è affidato un preciso ruolo funzionale.

Naturalmente l’organismo edilizio può essere più o meno complesso a
seconda delle caratteristiche dell’edificio: nei casi più semplici può ridursi
a pochi ed essenziali elementi costruttivi, talvolta realizzati con pochissimi
materiali lavorati con tecniche grossolane, oppure, al contrario, può
concretizzarsi attraverso sistemi tecnologici molto sofisticati, in grado di
rispondere a esigenze anche molto particolari.

La qualità di un edificio è valutabile tramite le prestazioni che i suoi elementi sono in grado di offrire, cioè attraverso i comportamenti
funzionali degli elementi edilizi rispetto ai fenomeni fisici, igro-termici,
biologici, fisico-chimici e meccanici che li investono.

Prestazioni di carattere biologico e fisico-chimico

La reazione al fuoco dei materiali è l’attitudine di un
materiale o di un semilavorato a partecipare a un fuoco con il quale vengono a
contatto. Insieme alla resistenza al fuoco, questa prestazione
definisce il comportamento al fuoco di un elemento edilizio, cioè
l’insieme delle trasformazioni fisico-chimiche che esso subisce a causa
dell’azione di un incendio.

Per valutare questa prestazione sono state fissate
sei classi di reazione al fuoco, vale a dire le classi 0,1,2,3,4,5, la
prima delle quali (la 0) viene attribuita ai materiali non combustibili,
mentre le altre riguardano materiali caratterizzati da un grado
progressivamente crescente di partecipazione al fuoco, cioè di partecipazione
alla combustione.

Lo scopo di utilizzare materiali di adeguata
classe di reazione al fuoco è quello di ridurre la velocità di
propagazione dell’incendio affinché il fronte di fiamma non investa altri
materiali combustibili e aumentino i tempi di evacuazione delle persone
all’interno del locale per permettere ai Vigili del Fuoco di intervenire e di
mettere le persone in sicurezza.

Resistenza al fuoco

La resistenza al fuoco invece è l’attitudine di un elemento edilizio a
mantenere per un determinato periodo di tempo le caratteristiche di
stabilità meccanica (R), di tenuta alla fiamma e ai gas
(E), e di isolamento termico (I) malgrado la presenza del
fuoco.

Un elemento edilizio viene quindi contraddistinto con i seguenti simboli:

  • REI: quando garantisce per un determinato periodo di tempo tutte e tre le
    caratteristiche;
  • RE: quando garantisce per un determinato periodo di tempo le prime due
    caratteristiche;
  • R: quando garantisce per un determinato periodo di tempo la prima
    caratteristica citata.

L’unità di misura della prestazione di resistenza al fuoco è espressa
tramite i simboli REI seguiti dal numero di minuti durante i quali
l’elemento garantisce tali caratteristiche. Possiamo avere REI 60, 120, 180.

Parametri della reazione al fuoco dei materiali

La reazione al fuoco di un materiale è un fenomeno molto complesso che
dipende da vari parametri, i principali dei quali sono i seguenti:

  • infiammabilità: è la capacità di un materiale di entrare e permanere in
    stato di combustione, con emissione di fiamme e/o durante l’esposizione ad
    una sorgente di calore;
  • velocità di propagazione delle fiamme: è la velocità con la quale il fronte
    di fiamma si propaga in un materiale;
  • gocciolamento: inteso come la capacità di un materiale di emettere gocce di
    materiale fuso dopo e/o durante l’esposizione a una sorgente di calore;
  • post-incandescenza: presenza di zone incandescenti dopo lo spegnimento della
    fiamma (es. brace) che potrebbero innescare nuovamente il fuoco;
  • sviluppo di calore nell’unità di tempo: è la quantità di calore emessa
    nell’unità di tempo da un materiale in stato di combustione;
  • produzione di fumo: la capacità di un materiale di emettere un insieme
    visibile di particelle solide e/o liquide in sospensione nell’aria
    risultanti da una combustione incompleta in condizioni definite;
  • produzione di sostanze nocive: è la capacità di un materiale di emettere gas
    e/o vapori in condizioni definite di combustione.

Principali normative nazionali vigenti

Vediamo quali sono le principali normative in materia di reazione al fuoco dei
materiali. Queste norme stabiliscono norme, criteri e procedure per la
classificazione di reazione al fuoco e l’omologazione dei materiali ai fini della prevenzione:

  • D.M. 31 marzo 2003 – Requisiti di reazione al fuoco dei materiali
    costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti
    di condizionamento e ventilazione.
  • D.M. 10 marzo 2005 – Classi di reazione al fuoco per i prodotti da
    costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito
    della sicurezza in caso d’incendio. (GU n. 73 del 30-3-2005).
  • D.M. 15 marzo 2005 – Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da
    costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni
    tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione
    europeo. (GU n. 73 del 30-3-2005).
  • D.M. 26 giugno 1984 – Classificazione di reazione al fuoco ed
    omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi. (modificato
    dal D.M. 3/9/2001).

La procedura di omologazione dei materiali è una procedura
tecnico-amministrativa con la quale viene certificata la classe di
reazione al fuoco attraverso delle prove fatte su un campione e con
relativo certificato di prova rilasciato dal laboratorio del Ministero
dell’Interno, o da altro laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero
stesso.

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