La normativa sullo smaltimento delle terre e rocce da scavo

La normativa sullo smaltimento delle terre e rocce da scavo: cosa c'è da sapere

Le terre e rocce da scavo è il materiale che si origina durante le operazioni di scavo di terreni vergini, dove non sono presenti rifiuti di origine antropica, come avviene nel caso di scavi per la realizzazione delle fondazioni di un edificio. Vediamo cosa dice la normativa sullo smaltimento delle terre e rocce da scavo.

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Escavatore in azione (foto di facebookalertsr0 - Fonte: https://pixabay.com)

Normativa sullo smaltimento delle terre rocce da scavo

L’utilizzo di terre e rocce secondo il DPR 120/2017, pubblicato sulla GU del 7 agosto 2017 ed entrato in vigore lo scorso 22 agosto, sono identificate come sottoprodotti in tutti i cantieri, e sono divise in base a norme specifiche in base alla dimensione del cantiere. Le terre e rocce da scavo con questo nuovo regolamento vengono qualificate sottoprodotti, secondo i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali, in maniera molto più semplice e veloce di come avveniva prima.

Secondo la nuova normativa sullo smaltimento delle terre e rocce da scavo:

  • i soggetti pubblici e privati possono confrontarsi con le Agenzie ambientali regionali e provinciali per le preliminari verifiche istruttorie e tecniche, già in fase di predisposizione del piano di utilizzo, anticipando lo svolgimento dei controlli di legge.
  • Il proponente, potrà avviare la gestione delle terre e rocce da scavo già decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo all’Autorità competente, 
  • non c'è più l’obbligo di comunicazione preventiva all’autorità competente per ogni trasporto avente ad oggetto terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti.


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Operazioni di scavo per realizzare le fondazioni di un edificio (foto di eromero86 - Fonte: https://pixabay.com)

Possibili utilizzi delle terre e rocce da scavo secondo la normativa

Le terre e rocce da scavo quindi di fatto vengono svincolate dalle disposizioni in materia di rifiuti venendo classificate come sottoprodotti e in questo modo possono avere due possibili destinazioni:

  • per reinterri, 
  • riempimenti, 
  • rimodellazioni, 
  • rilevati 
Le terre e rocce da scavo indicate come sottoprodotti devono però essere soddisfatte le seguenti condizioni:
  • impiego diretto;
  • utilizzo certo e integrale;
  • assenza di trattamento o trasformazioni;
  • tutela ambientale;
  • provenienza;
  • caratteristiche chimiche  e chimico-fisiche;
  • dimostrazione dell’utilizzo.

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Fase di scavo e preparazione dell'area di cantiere (foto di ArtisticOperations - Fonte: https://pixabay.com)

Tipologie di interventi da cui si originano le terre e rocce da scavo

1) Interventi soggetti a VIA (Autorizzazione Integrata Ambientale)

I requisiti e i tempi per il deposito delle terre e rocce da scavo che sono in attesa di essere utilizzate, vengono definiti da apposito progetto che è approvato dalla autorità. In pratica viene presentata una domanda di autorizzazione di VIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) con apposito progetto di utilizzo delle terre e rocce da scavo, e infine viene approvato il progetto di utilizzare le terre e rocce da scavo da questa autorità che rilascia l'autorizzazione. Il deposito in attesa di autorizzazione per l'utilizzo non può superare 1 anno, oppure tre anni nel caso sia previsto il riutilizzo nello stesso intervento oggetto della autorizzazione.

2) Interventi soggetti al Permesso di costruire o alla Dichiarazione Inizio attività

I requisiti e i tempi per il deposito delle terre e rocce da scavo che sono in attesa di essere utilizzate, devono essere verificati con il Permesso di Costruire. Anche in questo caso bisogna presentare una domanda di Permesso di Costruire con un progetto allegato, controllo della rispondenza ai requisiti richiesti e il deposito non può essere superiore a un anno.


3) Interventi relativi a lavori pubblici 
Nel caso della presenza e produzione di terre e rocce da scavo nel corso di lavori pubblici, i requisiti e i tempi per il deposito delle terre e rocce da scavo in attesa di essere utilizzate, non sono soggette a VIA o PdC, ma devono essere descritte da un allegato al progetto dell'opera direttamente dal progettista. Anche qui il deposito non può essere superiore ad un anno.



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