Reverse charge in edilizia: cos'è e quando si applica

Chi ha una partita iva sa quanta burocrazia c'è dietro ed è costantemente in dialogo con il proprio commercialista. Vediamo cos'è il nuovo reverse charge in edilizia, o per dirla in italiano "inversione contabile" e quando si applica.

reverse charge
Cos'è e quando si applica il nuovo reverse charge
(foto di RAEng_Publications - Fonte: pixabay.com)

Indice

  1. Cos'è il reverse charge in edilizia
  2. Come funziona il nuovo reverse charge in edilizia
  3. Quali lavori non rientrano nel reverse charge?
  4. Il reverse charge si applica alla partita iva forfettaria?

 

Cos'è il reverse charge in edilizia

Il reverse charge (o "inversione contabile") è in sostanza un modo di applicare l’IVA che prevede lo spostamento del carico tributario IVA dal venditore all’acquirente; in questo modo il pagamento dell’imposta spetterà a quest’ultimo.

Il pagamento dell'imposta quindi, nel caso di cessione di beni, si sposta dal cedente al cessionario, mentre nel caso di prestazioni di servizi, si sposta dal prestatore al committente. Questo è il caso in cui un professionista fa una consulenza tecnica in materia di edilizia.

Recentemente c'è stato il passaggio tra il vecchio e il nuovo regime di reverse charge con alcuni importanti cambiamenti. e più di qualche professionista si è trovato in difficoltà. Vediamo meglio di cosa si tratta e come funziona il nuovo reverse charge in edilizia.


Come funziona il nuovo reverse charge in edilizia

Con l'introduzione dell'articolo 17, comma 6 lettera a ter del DPR 633 del 1972 viene esteso l'obbligo dell'inversione contabile nei confronti di titolari di partita iva che eseguono tali prestazioni:

  • servizi di pulizia;
  • prestazioni di demolizione;
  • installazione di impianti;
  • prestazioni di completamento su terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, ecc.

Tutti questi interventi, escluso i servizi di pulizia, se vengono svolti su edifici e nei confronti di titolari di partita IVA sono sempre soggette al nuovo reverse charge indipendentemente dal fatto che:

  • si tratti di prestatori che operano nel settore edile di cui alla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO;

  • tali attività siano state comunicate da parte del prestatore d’opera (ovvero presenti nella sua visura camerale);
  • ci si trovi in regime di subappalto.

Quali lavori non rientrano nel reverse charge?

Vengono escluse dal nuovo reverse charge tutte le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi. Considerando poi che non vi è differenza tra fabbricati abitativi e fabbricati strumentali, rientrano nell’ambito applicativo della norma anche gli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le “unità in corso di definizione” rientranti nella categoria catastale F4.

Il "vecchio" reverse charge invece  riguardava esclusivamente i subappalti in edilizia relativamente alle attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO.

Il reverse charge si applica alla partita iva forfettaria?

La  circolare n 37/E del 29 dicembre 2006 è molto chiara in merito e dice che il reverse charge non si applica alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario o regime dei "minimi". 

Se i soggetti con partita iva forfettaria acquistano servizi con il reverse charge, questi sono tenuto ad assolvere l'imposta secondo questo meccanismo e visto che non possono detrarre, devono effettuare il versamento dell'imposta a debito.

 

 

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