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Ascensore condominio: quando è obbligatorio

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Ascensore condominio quando è obbligatorio: normativa e soluzioni per eventuale installazione

L’installazione di un ascensore condominiale è un’innovazione tecnologica e una miglioria del valore economico del condominio e riguarda tutti i condomini. L’ascensore condominio è obbligatorio per gli edifici nuovi che superino i tre pani fuori terra mentre non c’è l’obbligo per quelli esistenti ma in alcuni casi è vivamente consigliato.

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Installazione ascensore condominiale
(foto di Crava_Emanuele – Fonte: https://pixabay.com)


Oggi giorno siamo sempre più abituati alle comodità e a fare sempre meno fatica ma a volte c’è una reale esigenza e necessità quando per esempio ci sono persone anziane oppure disabili. Oggi infatti la
normativa impone l’obbligo di installare l’ascensore condominiale per edifici di nuova costruzione che superano i tre piani compresi interrati e seminterrati ma a volte si rende necessario e utile installarlo anche su edifici esistenti. Infatti installare un ascensore condominiale non solo è un’innovazione tecnologica dell’edificio ma va anche a toccare le parti strutturali dell’edificio, perciò è necessario il progetto redatto e firmato di un architetto e un ingegnere che firmerà poi la relazione di calcolo strutturale. In alternativa se non c’è spazio si possono montare servoscala per un numero limitato di rampe oppure ascensori condominiali esterni all’edificio. Ovviamente è una spesa non da poco che riguarda tutti i condomini che parteciperanno poi alla spesa finale. Vediamo di entrare un po’ nel dettaglio per capire bene quando è obbligatorio installare l’ascensore condominiale, la normativa e le varie soluzioni da adottare.


Quando è obbligatorio installare l’ascensore condominiale?

Come abbiamo già detto l’obbligo d installare un ascensore condominiale sussiste solamente per gli edifici di nuova costruzione che hanno più di tre piani (compresi interrati e seminterrati), mentre per quelli esistenti no anche se in certi casi è veramente necessario e non si può farne a meno. Il Codice Civile inoltre spiega che per gli edifici che hanno meno di tre piani si può fare a meno di installare l’ascensore purchè venga assicurata la possibilità di installarlo successivamente in caso ci sia bisogno.


La normativa da seguire per installare un ascensore in condominio e chi paga

Attualmente non esiste una vera e propria normativa in merito all’installazione di un ascensore in condominio se non l’’art. 1124 e 1120 del Codice Civile che disciplinano la manutenzione e le disposizioni in merito alle innovazioni da apportare al condominio.

C’è da dire che l’ascensore in quanto miglioria è considerato di proprietà comune e perciò tutti i condomini, una volta deciso e approvato in assemblea condominiale di installarlo, dovranno concorrere alla spesa finale secondo la ripartizione in millesimi di proprietà regolato dall’art. 1123 comma 1 del Codice Civile, tranne nei casi in cui sia scritto diversamente nero su bianco su documenti o atti di proprietà. In alcuni casi è possibile anche decidere di installare un ascensore a proprio uso esclusivo ma in quel caso le spese saranno sostenute solamente da noi. In ogni caso l’installazione di un ascensore condominiale viene decisa e approvata dalla maggior parte dei condomini in assemblea condominiale il tutto regolato dall’art. 1136 del Codice Civile.


Installare un ascensore in condominio per eliminare le barriere architettoniche

Esiste il principio sacrosanto che è quello dell’eliminazione delle barriere architettoniche all’interno del condominio, per cui se a richiedere l’istallazione di un ascensore in condominio è una persona con reali necessità di impedimento di movimento perché portatrici di handicap nessun condomino può opporsi a tale installazione. La legge infatti (e aggiungo per fortuna) oggi tutela i diritti dei disabili secondo la Legge n. 13/1989, il Decreto Ministeriale n. 236/1989 e la pronuncia della Corte di Cassazione n. 14786/2009. L’accesso delle persone disabili non deve essere garantito alla sola abitazione di proprietà ma anche a tutto l’edificio, e l’ascensore è l’unico sistema efficace.

Se dopo un opportuno sopralluogo e verifica strutturale da parte di un tecnico abilitato non fosse possibili per ragioni di sicurezza installare un ascensore in condominio o si procede ad installare un servoscala (per numero limitato di rampe) oppure in certi casi e con i dovuti Permessi rilasciati dal Comune, installare un ascensore esterno.

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Installazione ascensore esterno
(foto di Free-Photos – Fonte: https://pixabay.com)


Criteri progettuali e dimensioni minime ascensore

Il decreto legislativo n. 236,1989 specifica i criteri progettuali e, in particolare, le dimensioni minime ascensore comune. Questo decreto fa una distinzione principale fra edifici di nuova costruzione ed edifici preesistenti specificando non solo le dimensioni minime ma tutta una serie di caratteristiche richieste come la tipologia di apertura delle porte (se possibile sempre meglio avere ante scorrevoli e automatiche), il tempo di scorrimento, installazione del sistema di allarme, etc. oltre che allo spazio necessario per il vano tecnico e alle prese d’aria per la ventilazione in copertura o a parete, in funzione poi della tipologia di ascensore: elettrico o oleodinamico e alla capacità portante.

Per condomini di nuova costruzione, valgono le seguenti regole:

  • dimensioni minime ascensore: profondità pari a 1,30 m e larghezza pari a 0,95 m;
  • apertura di almeno 0,80 m posta sul lato corto della cabina;
  • pianerottolo di riposo esterno alla cabina di almeno 1,50×1,50 metri.

Se invece, come nel nostro caso, installiamo un ascensore in condominio esistente esistono le seguenti deroghe:

  • dimensioni minime ascensore: profondità pari a 1,20 m e larghezza pari a 0,80 m;
  • apertura di almeno 0,75 m posta sul lato corto della cabina;
  • pianerottolo di riposo esterno alla cabina di almeno 1,40×1,40 metri.


Ripartizione spese per l’installazione di un ascensore

Come abbiamo già detto l’installazione dell’ascensore condominiale è di proprietà comune e l’art. 1123 comma 1 del Codice Civile regola il criterio di ripartizione delle spese in base ai millesimi. I millesimi però non considerano la reale necessità di un condomino all’ascensore; può verificarsi infatti il caso in cui un condomino ha molti millesimi ma si trova al piano terra o al primo piano e per lui l’ascensore non ha nessuna utilità. Ecco che in fase di assemblea condominiale possono essere decise modalità diverse di ripartizione della spesa che in genere è abbastanza elevata in quanto dobbiamo affidarci a un tecnico abilitato e quasi sempre bisogna anche fare interventi strutturali sull’edificio. In assemblea può essere deciso di far pagare solo ai diretti interessati al servizio le spese da sostenere per installare l’ascensore in condominio, in questo caso l’uso dell’ascensore sarà solo a loro esclusivo utilizzo.

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