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Barriere architettoniche condominio: normativa, quando c’è l’obbligo e come fare

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Le barriere architettoniche nel condominio sono un vero ostacolo alla libertà e alla qualità della vita di persone con disabilità ma anche per le persone anziane che magari hanno qualche difficoltà a muoversi.

I condomini di nuova realizzazione per normativa eliminano le barriere architettoniche  mentre spesso il problema risiede nei condomini datati. Vediamo assieme il problema delle barriere architettoniche presenti nei condomini, quali sono le leggi di riferimento, a chi bisogna rivolgersi e cosa fare.

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Uomo in carrozzina, superamento barriere architettoniche (foto di klimkin – Fonte: https://pixabay.com)

Cosa sono le barriere architettoniche

Alle persone portatrici di handicap deve essere garantita l’accessibilità agli edifici pubblici e privati in modo da evitare tutti quegli impedimenti alla fruizione degli spazi che costituiscono le cosiddette barriere architettoniche.



Oggi, in caso di nuova progettazione, la Normativa impone e stabilisce parametri rigidi e chiari per l’abbattimento delle barriere architettoniche sia in edifici pubblici che in quelli privati come i condomini. La vera sfida è quella di adattare e sistemare tutti quei condomini “vecchi” realizzati 20-30 anni fa dove una persona anziana o disabile non riesce a vivere. Alcuni di essi, attraverso varie modifiche e l’istallazione di impianti come ascensori e servoscale possono superare questo problemi, altri invece non si può intervenire perchè magari l’ascensore non ci sta. In questi casi, se c’ sufficiente spazio e dopo un’attenta analisi ad opera di un ingegnere civile, si può valutare il caso di installare un’opera esterna. Anche i piani terra devono essere accessibili attraverso rampe che devono avere una pendenza max dell’8%.

Prescrizioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche

La Normativa riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche indica i criteri di progettazione (D.M.14-6-1989 n.236) atti a garantire l’accessibilità agli edifici privati e pubblici. Le prescrizioni relative ai pavimenti possono essere così sintetizzate:

  • i pavimenti delle parti comuni degli edifici (androni, scale, etc.) e quelli esterni devono essere antisdrucciolevoli, cioè dotati di un coefficiente d’attrito superiore ad un valore di 0,40;
  • i dislivelli tra pavimenti diversi devono essere inferiori a 2,5 cm;
  • gli zerbini devono essere incassati e le guide a pavimento solidamente ancorate;
  • i grigliati utilizzati nei piani di calpestio devono avere maglie con vuoti che non costituiscano ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno o simili;
  • eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superare tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a rotelle;
  • lo spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato e i dislivelli devono essere segnalati con variazioni cromatiche;
  • nelle parti comuni degli edifici si deve provvedere a una chiara individuazione dei percorsi, eventualmente mediante una adeguata differenziazione dei materiali e del colore della pavimentazione.

Questi sono gli interventi principali che negli edifici nuovi non è un problema mentre in quelli esistenti non sempre si riescono a modificare e adeguare per eliminare le barriere architettoniche.

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Ascensore condominiale (foto di Crava_Emanuele – Fonte: https://pixabay.com)


Legge 13 e criteri fondamentali

In Italia la normativa di riferimento è la Legge 13/1989, insieme al suo regolamento di attuazione, il Decreto Ministeriale D.M. 14 giugno 1989, n.236 che identifica le “disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” ma anche negli edifici pubblici entrambi di nuova costruzione oppure esistenti.

Il Decreto individua “le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata”.

I tre criteri fondamentali contenuti e descritti nel decreto sono:

  1. Accessibilità: con questo criterio un edificio e le sue unità immobiliari, deve essere accessibile anche da persone che presentano disabilità motoria in modo che possono vivere gli spazi e utilizzare le attrezzature presenti in sicurezza e autonomia;
  2. Visitabilità: i luoghi privati come la casa e il posto di lavoro sono visitabili se chi ha capacità motorie o sensoriali ridotte o impedite può raggiungere gli spazi di relazione e almeno un bagno;
  3. Adattabilità: si intende un appartamento “normale” ma che in caso di necessità futura sia adattabile, cioè tramite dei piccoli interventi si può modificare per renderlo accessibile e visitabile da chi ha capacità motorie o sensoriali ridotte.
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Rampa per disabili con pendenza max 8% (foto di arembowski – Fonte: https://pixabay.com)

Superamento barriere architettoniche in condominio

Se sono necessari interventi di superamento delle barriere architettoniche in un condominio, oltre alla già citata Legge 13/89 interviene anche la più recente Legge 220/2012, che ha adeguato i vecchi articoli del Codice Civile risalenti agli anni ’40, stabilito nuove regole per i condomini e normato gli interventi straordinari (come l’abbattimento delle barriere architettoniche). L’approvazione di tali interventi deve essere approvato durante le assemblee condominiali.

Gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, come l’installazione di montascale e miniascensori godono dei benefici economici anche nelle parti comuni di un edificio come per esempio le scale all’interno di un condominio. Secondo la Legge 13/89 chiunque in caso di presenza di persone disabili, deve intraprendere un’opera di abbattimento delle barriere architettoniche può accedere ai contributi a fondo perduto. I contributi vanno richiesti al comune di residenza che effettua le verifiche previste per legge e si quantificano in base alla spesa prevista per gli interventi. Il Comune eroga i contributi richiesti dopo l’emissione delle fatture che certificano gli interventi fatti e le spese sostenute.

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