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Cantiere edile: quali sono i soggetti coinvolti?

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Ogni cantiere ha le sue caratteristiche e va progettato e organizzato in funzione della situazione specifica. Vediamo come si svolge la gestione del cantiere edile e quali sono i soggetti interessati alle operazioni di cantiere.

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Alcuni operai al lavoro in un cantiere edile (foto di PIRO4D – Fonte: pixabay.com)

Cos’è il cantiere edile

Il cantiere edile
può essere definito come il complesso di impianti, attrezzature, aree
di manovra, magazzini, uffici ed eventuali alloggiamenti necessari per
la realizzazione di un intervento edilizio. L’organizzazione del cantiere
va di volta in volta progettata in funzione della sua ubicazione,
dell’area a disposizione, del tipo e dell’entità dell’intervento
edilizio e delle tecniche costruttive previste.

 

Progettazione e gestione del cantiere

La complessità delle operazioni per costruire, ristrutturare o modificare un edificio e la necessità di adattarle a situazioni molto variabili, esigono una vera e propria progettazione del cantiere che, in relazione alle risorse e ai tempi disponibili, definisca le fasi di realizzazione dell’opera, indichi i tipi di attrezzature necessarie, stabilisca l’impianto e la dislocazione di tali attrezzature, quantifichi gli spazi per le lavorazioni e per il transito dei mezzi, programmi la sequenza delle fasi costruttive, rediga il piano di sicurezza, etc.

A tale progettazione deve far seguito un’adeguata organizzazione della gestione del cantiere, che stabilisca i ruoli, le competenze e le responsabilità per la sicurezza, per la corretta esecuzione dei lavori, per la programmazione e l’organizzazione della mano d’opera, per l’espletamento degli adempimenti previsti dalle normative vigenti, per la verifica delle forniture dei materiali, etc. In pratica al cantiere edile è richiesto che vengano eseguite le opere edilizie in totale sicurezza, a regola d’arte rispettando le varie normative tecniche di settore e rispettando i tempi e costi previsti, ottimizzando risorse materiali e umane. Possiamo dire che i fattori determinanti delle fasi di cantiere sono sostanzialmente tre: tempi, costi e sicurezza. 

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Fasi operative e organizzazione del cantiere

La realizzazione di un edificio comprende le seguenti fasi di lavorazione:

  • tracciamento della costruzione;
  • scavi e movimenti terra;
  • costruzione della muratura portante e della copertura;
  • costruzione delle pareti;
  • installazione degli impianti;
  • esecuzione delle finiture;
  • montaggio degli infissi;
  • sistemazione aree esterne;
  • esecuzione dei collaudi.
 

L’impianto e l’organizzazione del cantiere devono quindi essere pensati in funzione di tali fasi di realizzazione, sia per definire gli spazi per le lavorazioni, le attrezzature e le aree di transito e per adattarli agli stadi di avanzamento della costruzione, sia per predisporre tutti gli adempimenti previsti dalle normative. In linea di massima si possono definire le seguenti operazioni tipiche del cantiere:

  • progetto del cantiere;
  • piano di sicurezza;
  • adempimenti formali per l’apertura del cantiere;
  • impianti del cantiere;
  • gestione del cantiere;
  • smobilitazione del cantiere.
 
 

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Cantiere edile in fase di realizzazione (foto di analogicus – Fonte: pixabay.com)
 

Soggetti coinvolti nelle fasi di cantiere: ruoli e responsabilità

La realizzazione di un progetto edilizio coinvolge diversi soggetti i cui ruoli devono essere ben definiti, specialmente nel caso di esecuzione di opere pubbliche. Tali soggetti che intervengono nelle varie fasi lavorative e gestionali sono:

  • il committente;
  • il responsabile del procedimento;
  • i progettisti: architettonico, strutturale e impiantistico;
  • l’impresa esecutrice;
  • i lavoratori e gli operai (specializzati e non) dipendenti dell’impresa;
  • il direttore di cantiere;
  • il responsabile per la sicurezza;
  • il direttore dei lavori;
  • il direttore dei lavori delle opere strutturali;
  • il collaudatore generale delle opere;
  • il collaudatore delle opere strutturali;
  • il collaudatore degli impianti.
 

1) Il committente

Il committente (o stazione appaltante) è la persona fisica o giuridica che attribuisce l’incarico attraverso un contratto, detto appalto, per la costruzione di un’opera a un’impresa edile (appaltatrice) con la quale instaura un rapporto fiduciario. Lo stesso farà con il progettista dell’opera. La responsabilità che la legge attribuisce al committente sono diverse a seconda che si tratti di soggetto pubblico o privato. Il compito principale del committente è di valutare con oculatezza l’idoneità e l’affidabilità di coloro ai quali attribuisce l’incarico, pretendendo adeguate garanzie.

Secondo la legge il committente può: 

  • chiedere modifiche al progetto;
  • sorvegliare l’esecuzione dei lavori sulla base di patti contrattuali;
  • essere coinvolto nella verifica degli adempimenti relativi alla sicurezza (egli ne è responsabile e deve stabilire a carico dell’impresa l’obbligo di predisporre, prima dell’inizio dei lavori, il piano per le ,misure della sicurezza fisica dei lavoratori);
  • può nominare, a suo insindacabile giudizio, il Direttore dei Lavori, il direttore delle opere strutturali, il collaudatore generale, cioè scegliere professionisti di sua fiducia.

 

2) Il responsabile del procedimento

Quando il committente è un ente pubblico, la legge prevede la nomina da parte dell’amministrazione pubblica di un responsabile del procedimento che ha il compito di seguire la realizzazione di un’opera in ogni sua fase, dalla progettazione all’assegnazione e all’esecuzione dei lavori.

 

3) L’impresa edile

L’impresa edile è la persona fisica o giuridica che, mediante l’organizzazione e la gestione dei mezzi necessari, assume l’incarico di realizzare un’opera in cambio di un corrispettivo in denaro. Essa è quindi il principale soggetto responsabile nella esecuzione dell’opera a regola d’arte: l’impresa delega al direttore di cantiere, la responsabilità gestionale ed esecutiva del cantiere. L’impresa, in accordo con il progettista, trasforma il progetto esecutivo in progetto costruttivo, cioè trovando la giusta ingegnerizzazione delle scelte progettuali individuando materiali e dettagli costruttivi adatti a realizzare l’opera; inoltre all’impresa edile competono le scelte relative all’organizzazione e gestione del cantiere e la definizione del piano di sicurezza.

 
 
 

4) I lavoratori

I lavoratori (o maestranze) sono le persone addette all’esecuzione delle opere e possono essere maestranze qualificate oppure generiche, legate all’impresa da rapporti di lavoro diversi ma sempre regolati dal C.C.N.L. (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) per i lavoratori edili. In base alla tipo di cantiere e al tipo di lavorazione verranno impiegati più o meno operai e mezzi.

 
 
 

5) Il direttore tecnico di cantiere

Il direttore tecnico di cantiere è delegato dall’impresa edile alla conduzione del cantiere e assume poteri decisionali sia in materia di programmazione operativa sia di condotta esecutiva dei lavori. In particolare i suoi compiti riguardano:

  • l’organizzazione del cantiere, l’impiego dei mezzi d’opera, la realizzazione delle opere provvisionali;
  • l’adozione dei provvedimenti richiesti dalle norme per evitare danni a lavoratori o a terzi;
  • la guida e la sorveglianza delle maestranze;
  • il controllo della fedele esecuzione del progetto e dell’osservanza delle prescrizioni impartite dal direttore dei lavori;
  • l’impiego di materiali con le caratteristiche richieste;
  • l’adozione di ogni accorgimento affinché l’opera risulti conforme alle condizioni contrattuali, staticamente, funzionalmente ed esteticamente accettabile e collaudabile;
  • la contabilità dei lavori.

 

6) Il responsabile per la sicurezza

Il controllo del rispetto di tutti gli adempimenti per la prevenzione e la protezione dai rischi e per la tutela della salute è affidato dalla legge al responsabile per la sicurezza, che deve provvedere al controllo della puntuale attuazione di quanto previsto dal piano di sicurezza. Tale figura deve predisporre il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), un documento obbligatorio.

 

7) Il direttore dei lavori

Il direttore dei lavori è una figura professionale (ingegnere o architetto) nominata dal committente per tutelare i propri interessi nei confronti dell’impresa costruttrice e dei terzi. Il più delle volte il direttore dei lavori è lo stesso progettista che fa progettazione e direzione lavori. Al direttore dei lavori gli competono i seguenti obblighi e responsabilità:

  • verifica del progetto pria che l’opera sia iniziata;
  • verifica del terreno: fondazioni e tracciamento;
  • verifica dell’esistenza del piano di sicurezza dell’impresa;
  • controllo saltuario della qualità e quantità dei materiali impiegati negli impasti e vigilanza dei lavori;
  • emanazione di ordini e indicazioni particolareggiate per la realizzazione dell’opera, in caso di imprevisti;
  • autorizzazione alla concessione di opere in subappalto;
  • controllo della contabilizzazione e della liquidazione finale delle opere eseguite;
  • assistenza all’eventuale collaudo;
  • allontanamento di operai o altri addetti che risultino non idonei all’esecuzione delle opere.

 

8) Il direttore dei lavori delle opere strutturali

Il direttore dei lavori delle opere strutturali è una figura simile al direttore dei lavori ma a lui competono solamente la realizzazione delle opere in calcestruzzo armato normale e precompresso e a struttura metallica.

 

9) I collaudatori

L’operazione di collaudo è un’operazione obbligatoria e fondamentale (ai fini anche dell’agibilità finale dell’opera) con le quali il committente accerta che le opere siano state realizzate in conformità al progetto. La legge prescrive l’obbligatorietà del collaudo delle opere strutturali di tutti gli edifici; per gli edifici pubblici è previsto che venga anche effettuato il collaudo delle opere edilizie e degli impianti. Si hanno così due figure professionali distinte: il collaudatore generale e il collaudatore delle opere strutturali.

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