PERMESSI PER LE CASETTE IN LEGNO
Molto spesso sentiamo parlare di case in legno per il giardino (solitamente
utilizzate per ricovero attrezzi, spazio gioco per bambini, posto auto…), ma
pochissimi sono ben informati in merito ad autorizzazioni e permessi necessari
per questo tipo di costruzione. Vediamo di fare un po’ di chiarezza
sull’argomento.
utilizzate per ricovero attrezzi, spazio gioco per bambini, posto auto…), ma
pochissimi sono ben informati in merito ad autorizzazioni e permessi necessari
per questo tipo di costruzione. Vediamo di fare un po’ di chiarezza
sull’argomento.
SERVONO PERMESSI PER LE CASETTE IN LEGNO?
La risposta generalmente è SI, molto spesso servono delle autorizzazioni specifiche.
Non è assolutamente vero che la casetta in legno è considerata bene
“mobile” e quindi può essere installata ovunque e senza necessità di alcun
permesso (anche se priva di fondazioni o provvista di ruote).
“mobile” e quindi può essere installata ovunque e senza necessità di alcun
permesso (anche se priva di fondazioni o provvista di ruote).
SE LA CASETTA IN LEGNO E’ TEMPORANEA SERVE IL PERMESSO?
In linea generale se la casetta in legno è installata per un tempo breve e limitato non è necessario alcun tipo di permesso ma per sapere con precisione se si rientra in questa casistica, bisogna controllare se ci sono specifiche al riguardo nel regolamento edilizio
comunale.
comunale.
Generalmente, per le installazioni NON temporanee se tale regolamento non prevede diversamente, è sufficiente
fare una S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività), in
quanto trattasi di pertinenze che non superano il 20% del volume dell’edificio
principale.
fare una S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività), in
quanto trattasi di pertinenze che non superano il 20% del volume dell’edificio
principale.
Affinché un manufatto presenti la caratteristica di pertinenza, si richiede
che esso:
che esso:
- non si ponga in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti o adottati;
- presenti modeste dimensioni (non deve superare il 20% del volume dell’edificio principale);
- svolga un ruolo accessorio e strumentale rispetto ad una costruzione principale preesistente;
- possegga una autonoma individualità fisica;
- presenti un ridotto valore rispetto all’immobile principale.
E’ importante prestare particolare attenzione ai regolamenti edilizi
comunali, poiché alcuni potrebbero prevedere delle limitazioni circa i casi in
cui per la costruzione sia sufficiente una S.C.I.A o una C.I.L.A
(comunicazione di inizio lavori asseverata)
comunali, poiché alcuni potrebbero prevedere delle limitazioni circa i casi in
cui per la costruzione sia sufficiente una S.C.I.A o una C.I.L.A
(comunicazione di inizio lavori asseverata)
Il Comune di Verona, per esempio, all’art. 20 del regolamento edilizio
comunale (approvato il 16 Marzo 2012), stabilisce che, per le costruzioni
di modesta entità, entro i limiti specificati (superficie coperta massima 8,00
mq e altezza di gronda massima 2,20 m), è sufficiente effettuare una C.I.L.A. ,
mentre per le costruzioni che superano tali limiti è necessario richiedere un
Permesso di Costruire.
comunale (approvato il 16 Marzo 2012), stabilisce che, per le costruzioni
di modesta entità, entro i limiti specificati (superficie coperta massima 8,00
mq e altezza di gronda massima 2,20 m), è sufficiente effettuare una C.I.L.A. ,
mentre per le costruzioni che superano tali limiti è necessario richiedere un
Permesso di Costruire.
IL PERMESSO PIU’ UTILIZZATO PER LE CASETTE IN LEGNO LA S.C.I.A.
E’ stata introdotta dall’articolo 49, comma 4 bis del decreto legge 31
maggio 2010 n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010 n. 122, che ha modificato la l. 241/1990.
maggio 2010 n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010 n. 122, che ha modificato la l. 241/1990.
Così come vale per la C.I.L.A. e la C.I.L. (comunicazione di inizio
lavori), anche con la S.C.I.A. si possono iniziare i lavori immediatamente dopo
la presentazione della documentazione.
lavori), anche con la S.C.I.A. si possono iniziare i lavori immediatamente dopo
la presentazione della documentazione.
Il proprietario dell’immobile o l’avente diritto dovrà presentare al Comune
i seguenti documenti:
i seguenti documenti:
- Modulo del proprio comune di appartenenza o regione, debitamente compilato e firmato dal proprietario e dal progettista abilitato;
- Elaborati progettuali, previsti dal regolamento edilizio in relazione al tipo di intervento e zona del P.R.G.;
- Dichiarazione dei dati dell’impresa esecutrice dei lavori, copia della notifica preliminare (se dovuta);
- Dichiarazione di aver verificato la documentazione prevista dalle lettere a) e b) dell’art. 90 del D. Lgs 9/4/2008 n 81;
- Autocertificazioni redatte con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 , che attestano la presenza dei requisiti di legge necessari per la realizzazione dell’intervento edilizio;
- Pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (qualora l’immobile fosse sottoposto a vincoli).
Per la S.C.I.A. non sono previsti oneri da pagare, tuttavia alcuni Comuni
applicano dei diritti di segreteria per la presentazione dei documenti, il cui
ammontare può variare.
COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (C.I.L.A.)
Alcuni Comuni,al fine di autorizzare la costruzione delle casette in
legno, potrebbero richiedere, in base al proprio regolamento edilizio,
l’effettuazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (denominata
comunemente C.I.L.A.).
legno, potrebbero richiedere, in base al proprio regolamento edilizio,
l’effettuazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (denominata
comunemente C.I.L.A.).
La C.I.L.A. e la semplice C.I.L. (comunicazione di inizio lavori),
introdotte con la legge 73 del 2010 che ha modificato l’art. 6 del Testo Unico
dell’edilizia, sonostrumenti normativi finalizzati a realizzare alcuni
interventi per cui prima era necessario effettuare la D.I.A. (dichiarazione di
inizio attività).
introdotte con la legge 73 del 2010 che ha modificato l’art. 6 del Testo Unico
dell’edilizia, sonostrumenti normativi finalizzati a realizzare alcuni
interventi per cui prima era necessario effettuare la D.I.A. (dichiarazione di
inizio attività).
La differenza è che con la C.I.L.A. e la C.I.L. si possono iniziare i
lavori immediatamente dopo la presentazione della documentazione, mentre per la
D.I.A. era necessario aspettare i 30 giorni di silenzio assenso.
lavori immediatamente dopo la presentazione della documentazione, mentre per la
D.I.A. era necessario aspettare i 30 giorni di silenzio assenso.
La C.I.L.A. deve essere presentata in Comune dal proprietario dell’immobile
o dall’avente diritto ed è composta dai seguenti documenti:
o dall’avente diritto ed è composta dai seguenti documenti:
- Modulo del proprio Comune di appartenenza o regione, debitamente compilato e firmato dal proprietario e dal progettista abilitato;
- Relazione asseverata dal progettista abilitato;
- Elaborati di progetto con stato di fatto, stato di progetto e stato intra-operam (chiamato talvolta stato comparativo);
- Dati dell’impresa che svolgerà i lavori e DURC (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità (se eseguiti da un’impresa).
Anche per la C.I.L.A. non sono previsti oneri da pagare, tuttavia alcuni
Comuni applicano dei diritti di segreteria per la presentazione dei documenti,
il cui ammontare può variare.
Comuni applicano dei diritti di segreteria per la presentazione dei documenti,
il cui ammontare può variare.
IN QUALI CASI PER LE CASETTE IN LEGNO SERVE IL PERMESSO DI COSTRUIRE (P.C.)
Se nel regolamento edilizio comunale non è specificato nulla riguardo le
casette in legno di modesta entità, allora è necessario richiedere questo tipo
di autorizzazione.
casette in legno di modesta entità, allora è necessario richiedere questo tipo
di autorizzazione.
Il permesso di costruire viene rilasciato dal Comune al proprietario
dell’immobile o a chi ne abbia il diritto di richiederlo.
dell’immobile o a chi ne abbia il diritto di richiederlo.
La richiesta per l’ottenimento del permesso di costruire è formata da:
- Apposito modello predisposto dal proprio Comune, debitamente compilato e firmato;
- Attestazione concernente il titolo di legittimazione (es. atto di proprietà);
- Progetto, redatto da un tecnico abilitato al rispettivo albo professionale;
- Pagamento degli oneri per il contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione (secondo le casistiche e limitazioni previste dal proprio Comune).
Il processo per il rilascio del permesso di costruire è abbastanza
complesso e può richiedere diversi mesi. Le tempistiche di rilascio variano a
seconda della grandezza del Comune (per Comuni con più di 100.000 abitanti i
tempi sono allungati)e in dipendenza del fatto che l’immobile sia sottoposto a
vincolo, o meno, o ancora, qualora vengano proposte modifiche al progetto, da
parte del responsabile del procedimento.
complesso e può richiedere diversi mesi. Le tempistiche di rilascio variano a
seconda della grandezza del Comune (per Comuni con più di 100.000 abitanti i
tempi sono allungati)e in dipendenza del fatto che l’immobile sia sottoposto a
vincolo, o meno, o ancora, qualora vengano proposte modifiche al progetto, da
parte del responsabile del procedimento.
Solitamente i tempi di attesa sono di circa 90 giorni dal momento della
richiesta.
richiesta.
Dopo l’ottenimento del permesso di costruire, bisogna iniziare i lavori
entro un anno e terminarli entro massimo tre anni, a partire dalla data
di rilascio.
entro un anno e terminarli entro massimo tre anni, a partire dalla data
di rilascio.
CASETTE IN LEGNO VICINO AD IMMOBILI SOTTOPOSTI A VINCOLO
Nel caso di intervento su zone o beni sottoposti a
vincolo (ambientale, architettonico, artistico…), bisognerà allegare alla
documentazione anche il nulla osta dell’ente preposto alla tutela del vincolo.
In ogni caso, non si potranno iniziare i lavori prima dell’ottenimento del
nulla osta (questo vale anche per S.C.I.A., C.I.L. e C.I.L.A.).
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