La serie di recenti tragedie nei cantieri, l’ultima avvenuta a Suviana lo scorso maggio, dove 7 persone hanno perso la vita durante i lavori di manutenzione di una centrale idroelettrica, hanno portato il governo ad adottare diverse misure urgenti nel tentativo di ridurre gli incidenti sul lavoro.
Per migliorare la sicurezza degli operai e delle altre figure professionali nei cantieri, il governo ha così introdotto il sistema della “patente a punti”, una certificazione rilasciata alle imprese edili, che entra in vigore da oggi, 1 ottobre 2024. Vediamo come funziona nel dettaglio e in quali casi si applica la nuova misura.

Come ottenerla
E’ stata confermata la decorrenza dell’obbligo della patente a punti a partire dal 1 ottobre 2024 per tutte le aziende edili operanti in cantieri fissi e mobili. Il recente decreto attuativo D.M. 18 settembre 2024 , n. 132 ha previsto e disciplinato in concreto gli aspetti chiave della patente a punti: le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti.
Attraverso la circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha invece chiarito gli obblighi, tempistiche e le modalità per richiedere la patente:
- fino al 31 ottobre 2024, sarà possibile operare in cantiere presentando una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, inviandola tramite PEC all’indirizzo dell’INL: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it
- a partire dal 1° novembre 2024 sarà invece indispensabile aver effettuato la richiesta per il rilascio della patente tramite il portale www.ispettorato.gov.it, nella sezione dedicata all’interno del “Portale dei Servizi”. La procedura online è attiva da oggi, martedì 1°ottobre 2024.
Come funziona
La patente a crediti è stata ideata per certificare il rispetto delle misure per la salvaguardia della salute e della sicurezza nei cantieri, attraverso un sistema di punteggi, simile a quello già in uso per la patente di guida. Il riferimento normativo è il nuovo art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 (“Decreto PNRR 4“).
La certificazione sarà rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti e subirà decurtazioni variabili a seconda della gravità di ciascuna violazione:
- 5 crediti per l’impiego di lavoratori irregolari;
- 7 crediti per le violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI, come il rischio di esplosione o sprofondamento;
- 10 crediti per le violazioni che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale, indicate nell’Allegato I del Testo Unico, come ad esempio la mancata elaborazione del Dvr o del Piano di emergenza ed evacuazione;
- 10 crediti per un infortunio che causa l’inabilità temporanea del lavoratore.
- 15 crediti per un infortunio che causa l’inabilità permanente del lavoratore;
- 20 crediti per la morte di un lavoratore dovuta ad una violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Inoltre nei casi di infortuni che causano la morte o l’inabilità, l’Ispettorato del lavoro potrà sospendere la patente a punti fino a 12 mesi.
I punti saranno infine recuperabili attraverso la frequenza di corsi in materia di sicurezza, fino ad un max di 15 punti.
Settori e tipi di cantieri dove si applica
La patente a punti è obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, individuati dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008).
L’obbligo è valido per tutti i cantieri che realizzano lavori edili o di ingegneria civile, che si occupano di:
- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Non sono invece soggette all’obbligo di acquisire la patente a punti le imprese in possesso di una certificazione Soa.
Questo sistema è destinato a diventare uno standard in tutti i settori dove il rischio operativo è elevato, a garanzia che tutte le attività si conformino agli elevati standard di sicurezza imposti dal nuovo decreto PNRR 4.
Reazioni sindacali e degli operatori del settore
La risposta dei sindacati dei lavoratori e degli operatori del settore alla patente a crediti, è stata mista. Mentre alcuni apprezzano l’approccio incentrato sul miglioramento continuo e sulla formazione, altri esprimono preoccupazioni sulla considerazione che la patente a punti nei cantieri possa rivelarsi un ennesimo ostacolo burocratico.
Conclusione
La patente a crediti nel settore edile rappresenta una svolta significativa nella gestione della sicurezza sul lavoro, introducendo un meccanismo di incentivi e sanzioni che promuove la formazione continua e comportamenti responsabili. Sebbene ci siano sfide da affrontare, specialmente in termini di accettazione e implementazione, l’obiettivo finale è quello di ridurre gli incidenti e migliorare la sicurezza per tutti i lavoratori nei cantieri. Sarà fondamentale monitorare l’efficacia di questo sistema nel tempo e apportare gli aggiustamenti necessari per garantire affinché la misura sia effettivamente efficace e non un altro ostacolo burocratico.