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Cos’è l’A.T.I. fra aziende?

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L’A.T.I. è una Associazione Temporanea di Imprese che si costituisce per unire le forze e partecipare alla realizzazione di un progetto. Della serie l’unione fa la forza! Vediamo cos’è e quali sono le sue caratteristiche.

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Cos’è l’ATI fra aziende (foto di mohamed_hassan – Fonte: https://pixabay.com)

Cos’è l’ATI e come funziona

L’ A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese)  è un’associazione fra imprese che si uniscono e mettono assieme per partecipare alla realizzazione di un progetto; una forma intelligente per unire le forze e compensare o integrare le lacune o le mancanze rispettive e a portare così a termine il lavoro avendo entrambe benefici. Questo avviene nel caso in cui la singola impresa se fosse da sola non avrebbe le competenze e gli strumenti necessari.

L’associazione di imprese è composta da un’azienda capogruppo (mandataria) e dalle altre aziende facenti parte dell’A.T.I. (mandanti) che hanno l’incarico di trattare con il committente l’esecuzione dell’opera e conservano la loro autonomia gestionale, patrimoniale e fiscale.

Le fonti normative che regolano l’A.T.I. sono:

  • Decreto Legislativo n. 103/2006, art. 34;
  • D.p.r. n. 554/1999, art. 95;
  • artt. 1703, 1704 e 1705 c.c..

In ogni caso la formazione di un’A.T.I. non comporta la formazione di un soggetto giuridico ma è solo un’unione fra più imprese che hanno un obiettivo e un interesse comune alla realizzazione del progetto e a trarne profitto.

Atto costitutivo dell’A.T.I.

Ovviamente la costituzione di un’Associazione Temporanea di Imprese, come dice il nome stesso è temporanea e si conclude con il termine del progetto, ma in quanto tale, anche se di fatto non forma un soggetto giuridico, pone dei vincoli che possono riguardare un determinato atto oppure una serie di atti; in questo caso nella fase di costituzione dell’A.T.I. si parlerà di mandato speciale o di mandato generale.

L’atto costitutivo dell’A.T.I. di fatto è un vero e proprio contratto e può essere redatto con scrittura privata autenticata oppure con atto pubblico, e deve prevedere i seguenti aspetti:

  • oggetto: è sostanzialmente il motivo e lo scopo per cui si è formata l’A.T.I.;
  • modalità: vengono specificati i compiti di ciascuna impresa le quali devono dare indicazione sulla propria struttura organizzativa e sula autonomia gestionale che intendono impiegare;
  • responsabilità: vengono specificate le responsabilità che gravano sulle imprese nei confronti della committente;
  • durata: viene precisata la durata dell’Associazione e la data dello scioglimento del contratto una volta che l’opera è stata eseguita;
  • fatturazione: vengono scritte nero su bianco le modalità di determinazione dei corrispettivi spettanti a ciascuna impresa che partecipa all’A.T.I., le modalità di fatturazione con la previsione della ripartizione dei costi sostenuti;
  • foro esclusivo: la previsione di un foro di competenza esclusiva per la risoluzione di eventuali controversie che potrebbero insorgere.
L’atto costitutivo dell’A.T.I. deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro venti giorni dalla sua sottoscrizione ed è sottoposto a tassazione fissa.Per quanto riguarda la responsabilità possiamo avere una responsabilità solidale fra tutte le partecipanti all’A.T.I. oppure gravante solamente sulla mandataria (capogruppo). In questo contesto possiamo avere:

  • raggruppamento orizzontale: quando la responsabilità solidale delle imprese si intende per l’intera esecuzione dei lavori concordati;
  •  raggruppamento verticale: quando ciascuna impresa, mantenendo il vincolo della solidarietà della mandante capogruppo, è responsabile unicamente per i propri lavori.

Regolamento interno fra le imprese

Una volta che è stata costituita l’A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese) mediante l’atto costitutivo, le imprese mandanti possono regolamentare i propri rapporti nei confronti del capogruppo (mandataria) attraverso un regolamento interno che tutti sono dovuto a rispettare e che riguarda:

  • esecuzione dei lavori;
  • scadenze;
  • documentazione;
  • responsabilità;
  • corrispettivi;
  • polizza assicurativa;
  • clausola di riservatezza;
  • foro esclusivo.

Per quanto riguarda l’esecuzione del lavoro, per compiere le prestazioni concordate nell’atto costitutivo dell’A.T.I, le imprese concordano quali attrezzature e/o macchinari utilizzare e quale personale impiegare, indicando le qualifiche professionali necessarie; inoltre deve indicare quali dispositivi di protezione individuale per ogni dipendente verranno utilizzati e viene imposto l’obbligo di utilizzare un tesserino di riconoscimento per ogni dipendente o collaboratore conforme alle normative vigenti. Vendono precisate e concordate e recepite dalle imprese mandanti le tempistiche dettate dalla mandataria al fine di garantire alla committente la conclusione dei lavori secondo gli standard pattuiti nel contratto.

Le imprese che fanno parte dell’A.T.I. concordano quali sono i tempi e le modalità di consegna  dell’eventuale documentazione richiesta dalla committente all’impresa mandataria.Per quanto riguarda la responsabilità, ogni impresa può o meno assumersi la responsabilità in materia di:

  • salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • regolarità retributiva e contributiva dei propri dipendenti e collaboratori;
  • tutela dell’ambiente;
  • trattamento dei dati personali.

Inoltre le imprese che costituiscono l’A.T.I. possono concordare, sempre attraverso il Regolamento interno, le modalità di suddivisione dei relativi corrispettivi e le modalità di fatturazione, e possono anche stipulare una polizza assicurativa che li tuteli per ogni evenienza.
Infine nel Regolamento interno non possono mancare ovviamente le clausole di riservatezza sulle informazioni e sulla documentazione condivisa e la determinazione di un foro di competenza esclusiva per la risoluzione di eventuali controversie.

Regimazione fiscale dell’A.T.I.

Il contratto per la formazione dell’A.T.I. firmato da tutti i componenti con a capo il responsabile dell’Associazione ovvero l’impresa mandataria capogruppo, perchè sia valido a tutti gli effetti deve deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro venti giorni dalla sua sottoscrizione.

Per la regimazione fiscale dell’A.T.I. non esiste in realtà un’apposita normativa ad hoc, e bisogna fare differenza a seconda che l’oggetto dell’A.T.I. sia:

  • l’esecuzione di un’opera indivisibile, che configura una società di fatto: i costi ed i ricavi vengono ricondotti direttamente in capo all’A.T.I.;
  • l’esecuzione di un’opera divisibile, che non configura alcunché: il reddito imponibile viene imputato alle singole imprese partecipanti all’A.T.I..
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