edilizia-in-un-click logo

Portale edilizia

Indice

Il DGUE cos’è e come si fa

Indice

Il  DGUE cos’è e come si fa

Il DGUE (documento di gara unico europeo) è un file editabile che semplifica la burocrazia e riduce i costi per chi intende partecipare a una gara d’appalto e serve ai professionisti e alle imprese per dichiarare i requisiti di idoneità e l’assenza di motivi di esclusione per le domande di partecipazione a una gara e di presentazione delle offerte. 

DGUE-professionisti-cantiere-edificio-gara-appalto pubblico
Cos’è il Documento di Gara Unico Europeo e come si fa (foto di larmoluk – Fonte: https://pixabay.com)


Cos’è il Documento di Gara Unico Europeo

Il DGUE è un documento unico obbligatorio dove tutti i partecipanti a una d’appalto devono dichiarare e attestare tutti i requisiti richiesti per partecipare a quella gara, inglobandoli tutti in un’unica dichiarazione. Il DGUE sostanzialmente è composto da una macro tabella con tutta una serie di requisiti e di volta in volta vanno compilati in base al tipo di gara da’appalto. Ovviamente se si vuole partecipare alla gara d’appalto il DGUE deve essere compilato obbligatoriamente. Gli operatori economici oltre ad dichiarare i propri requisiti con questo documento attestano anche l’assenza di motivi di esclusione.

Le stazioni appaltanti indicano nel DGUE tutte le informazioni che gli operatori economici devono inserire per partecipare alla gara d’appalto. Il Documento di Gara Unico Europeo si compone sostanzialmente in quattro parti:

  • La Parte I: è relativa ai dati della stazione appaltante e all’appalto, che sono reperibili direttamente dalla documentazione di gara.
  • La Parte II: riguarda i dati dell’operatore economico, come quelli relativi all’impresa e ai soggetti aventi poteri di rappresentanza.
  • La Parte III: riguarda i motivi di esclusione e pertanto il possesso dei requisiti di ordine generale.
  • Le Parte IV: in questa parte l’operatore dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, ossia i requisiti speciali di gara.
La parte II e la parte III in genere sono uguali, quello che varia in base al tipo di appalto e all’operatore sono le parti II e la parte IV. Quindi chi partecipa alla gara, compilando il Documento di Gara Unico Europeo, può mantenere lo stesso modello con riferimento alle parti seconda e terza e compilare di volta in volta le parti prima e quarta con i dati relativi allo specifico appalto. Per poter partecipare alla gara d’appalto devono essere rispettate tutte e quattro le parti del DGUE. 

È obbligatorio l’utilizzo del DGUE?

L’utilizzo del DGUE non è obbligatorio se non richiesto espressamente dalla stazione appaltante. Però, anche se non espressamente richiesto, l’operatore economico può comunque compilare il DGUE per la dichiarazione dei propri requisiti e se è compilato in tutte le sue parti secondo le direttive date dalla Commissione europea, la stazione appaltante non può rifiutarlo. Bisogna dire che il DGUE è sicuramente una marcia in più perchè semplifica la burocrazia e velocizza l’intero iter per partecipare a una gara, ma è anche vero che sempre più viene richiesto e quindi conviene farlo. C’è da dire che la prima compilazione richiede sicuramente molto tempo ma poi è tutto guadagnato per le future documentazioni amministrative, soprattutto se si partecipano regolarmente a più gare durante l’arco dell’anno.

Ultime novità: il DGUE in formato elettronico

Dal prossimo 18 aprile, secondo l’art. 85, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE deve essere compilato e reso disponibile esclusivamente in forma elettronica. Quindi secondo le disposizioni del DPCM del 13 Novembre 2014 viene predisposto e introdotto il DGUE in formato elettronico e vengono fornite le indicazioni sulla compilazione del Documento di Gara Unico Europeo, l’indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante.

Condividi l'articolo:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
0 0 votes
Article Rating
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti
0
Puoi lasciare un tuo commentox