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Il fattore medio di luce diurna: cos’è, come si calcola e qual è la normativa

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Il fattore medio di luce diurna serve a valutare
l’effettiva illuminazione naturale all’interno di un ambiente
che secondo la normativa deve essere maggiore o uguale al 2% per gli edifici
residenziali. Essendo notevolmente influenzato da diverse variabili, consente
di quantificare in modo sufficientemente attendibile il livello di illuminazione naturale all’interno dei locali di un edificio. Vediamo cos’è, come si calcola e
qual è la normativa di riferimento.

fattore medio di luce diurna
L’importanza della giusta illuminazione naturale e del fattore medio
di luce diurna
(foto di manbob86 – Fonte: pixabay.com)

Il controllo dell’illuminazione naturale

Tra tutte le parti costituenti gli edifici, i serramenti esterni sono quelle tecnologicamente più sofisticate, al punto da essere
comparabili ad autentiche macchine messe a disposizione dell’utenza per
regolare l’ambiente abitato. Ad essi si richiedono, oltre alle particolari
modalità d funzionamento dettate dalla destinazione degli ambienti, alcune
significative prestazioni, fra cui il controllo dell’illuminazione naturale attraverso il fattore medio di luce diurna.

Il fattore medio di luce diurna serve a valutare
l’effettiva illuminazione naturale all’interno di un
ambiente che secondo la normativa deve essere maggiore o uguale al 2% per
gli edifici residenziali. All’atto di presentazione di una pratica
edilizia viene richiesto però solamente di rispettare i mq minimi per ogni
singolo locale, le altezze dei soffitti e il
rapporto aero illuminante

che deve essere 1/8 della superficie di calpestio.

Questo rapporto che serve per garantire e misurare il corretto
apporto di luce e aria all’interno della stanza ai fini normativi è solo
indicativo e non da un’esatta e precisa valutazione della
luce naturale presente all’interno della stanza che si può avere
solamente attraverso la definizione del
fattore medio di luce diurna. Esso infatti tiene conto degli
apporti di luce naturale che può godere uno spazio chiuso come la luce
diretta imputabile a fonti naturali esterne (Sole, cielo), i riflessi
imputabili a superfici esterne e i riflessi multipli dati da superfici
interne.

Cos’è il fattore medio di luce diurna

Il fattore medio di luce diurna è un parametro che misura
l’illuminazione naturale all’interno di un ambiente, definito
dal rapporto, espresso in percentuale, tra l’illuminamento medio degli
spazi interni di un edificio e l’illuminamento contemporaneamente presente
su una superficie orizzontale situata all’esterno che riceva, senza
irraggiamento solare diretto, la luce dell’intera volta celeste senza
ostruzioni.

Il fattore medio di luce diurna, pur essendo notevolmente
influenzato da diverse variabili, consente di quantificare in modo
sufficientemente attendibile il livello di illuminazione naturale all’interno dei locali di un edificio.

Come si calcola il fattore medio di luce diurna

Esistono due metodi di valutazione del
fattore medio di luce diurna:

  1. La prova in opera
  2. Il calcolo analitico.

1) Valutazione mediante prova in opera

Il valore del fattore medio di luce diurna di un locale viene
determinato eseguendo contemporaneamente due misure dell’illuminamento con
un apparecchio, detto luxmetro: la prima all’interno del locale in
esame, per ricavare l’illuminamento interno medio (Ei); la seconda
all’aperto su una superficie orizzontale in modo che il luxmetro possa
essere investito, in assenza di irraggiamento solare, dalla luce
proveniente dall’intera volta celeste, per ricavare l’illuminamento esterno (Ee).

Il fattore medio di luce diurna Ƞm risulta quindi:

Ƞm= Ei/Ee x 100

2) Valutazione mediante calcolo

Il fattore medio di luce diurna Ƞm può essere calcolato applicando la
seguente relazione:

Ƞm = Ɛi (ti x Ai x ɸi)/ S x (1 – Rm )

Dove:

ti = coefficiente di trasparenza del vetro della finestra (ti = 0.8
per serramenti con un solo vetro, ti = 0.6 per serramenti con doppi vetri)

Ai = area della parte vetrata della finestra, cioè al netto dei
montanti e delle traverse del serramento, espressa in mq

S = area delle superfici interne dell’ambiente, espressa in mq

Rm = coefficiente medio di rinvio delle superfici interne del
locale

Ɛi = fattore finestra, corrispondente al rapporto tra
l’illuminamento della finestra e la radianza del cielo

ɸi = coefficiente di riduzione del fattore finestra,
conseguentemente all’arretramento della finestra rispetto al filo della
facciata.

E’ importante sottolineare che le
condizioni di illuminamento degli ambienti dipendono anche dai
colori adottati all’interno del locale, oltre che dalle dimensioni e dalla
posizione delle finestre, nonché della larghezza del profilo del
serramento in se e quindi di quanta parte vetrata c’è effettivamente.
Spesso, anzi, la scelta dei colori più appropriati è la strada più
corretta per evitare vetrature troppo estese, con conseguenti problemi di
contenimento delle dispersioni.

A incidere maggiormente sul risultato del fattore medio di luce diurna
sono il coefficiente di rinvio (Rm) in base al colore e al
materiale di soffitti, pavimenti e pareti, e il coefficiente di riduzione
del fattore finestra (ɸi ).

Prescrizioni di legge riguardanti l’illuminazione e la ventilazione dei
locali

Il D.M. 5-7-1975 (Decreto Ministeriale Sanità) impone che ciascun locale
di abitazione goda, oltre che delle superfici minime richieste, di un
fattore medio di luce diurna

maggiore o uguale al 2%. Per gli stessi ambienti è anche richiesto ai fini
della ventilazione che il rapporto tra l’area delle finestre e l’area del
pavimento del locale sia maggiore o uguale a 1/8 (rapporto aero illuminante). Ai fini delle Autorizzazioni comunali (Scia, Permessi di Costruire,
etc.) è obbligatorio rispettare il rapporto aero illuminante e la
superficie minima e l’altezza minima dei locali ma non il
fattore medio di luce diurna.

Oltre al D.M. 5-7-1975 per avere un quadro completo delle
prescrizioni di legge riguardanti l’illuminazione e la ventilazione dei
locali

e del fattore medio di luce diurna per l’edilizia residenziale,
scolastica e ospedaliera bisogna fare riferimento anche al Decreto
ministeriale 18/12/1975, e alla Circolare del Ministero Lavori Pubblici n°
13011 22/11/1974.

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