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Il subappalto cos’è e quali regole ci sono.

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Il subappalto cos’è e quali regole ci sono

Il subappalto è previsto all’interno della disciplina degli appalti pubblici, ed è un modo per allargare la partecipazione a più imprese in modo da favorire una maggiore apertura economico imprenditoriale, a favore delle piccole e medie imprese che costituiscono il vero tessuto imprenditoriale italiano.

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Cos’è il subappalto e quali regole ci sono (foto di Convegni_Ancisa – Fonte: https://pixabay.com)

Cos’è il subappalto e in cosa si differenzia dall’appalto

Con il subappalto l’appaltatore (colui che si è aggiudicato l’esecuzione del lavoro) da l’incarico a un terzo o più soggetti (subappaltatore) che esegue in tutto o in parte l’opera. Spesso il contratto di subappalto viene utilizzato quando un lavoro è talmente grosso che un’impresa da sola non riesce a svolgere nei termini previsti e allora da parte del lavoro o addirittura l’intero lavoro ad altre imprese. Al subappalto va applicata la stessa disciplina del contratto base e quindi è strettamente collegato ad esso nel bene e nel male come stabilisce la Corte di Cassazione.

Quali sono gli obblighi tra subappaltatore, appaltatore e committente

Una volta stipulato il contratto di subappalto vediamo quindi quali sono gli obblighi tra subappaltatore, appaltatore e committente:
  • Il subappaltatore: è tenuto ad attestare all’appaltatore l’avvenuto versamento delle ritenute fiscali relative ai propri lavoratori dipendenti e dell’IVA riguardante le prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto;
  • L’appaltatore: prima del pagamento del corrispettivo, è tenuto a richiedere tale attestazione al subappaltatore ed esibirla al committente; inoltre in questi casi dovrà attestare alla committente l’avvenuto versamento delle ritenute fiscali relative ai propri lavoratori dipendenti e dell’IVA relativa alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto;
  • Il committente: prima del pagamento del corrispettivo, è tenuto a richiedere all’appaltatore la documentazione rilasciatagli dal subappaltatore, nonché quella attestante l’assolvimento dei suoi adempimenti, pena l’applicazione della sanzione amministrativa.

Il subappalto nel nuovo codice dei contratti pubblici

Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.lgs n.50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) dove sono state in parte riconfermate la precedente disciplina e dall’altro sono state introdotte alcune novità. Viene però ribadita il carattere di eccezionalità del contratto di subappalto, ovvero il divieto di subappalto “a cascata”. Cioè si afferma che è possibile subappaltare in parte o totalmente un lavoro ma deve essere, secondo il Legislatore, l’eccezione rispetto alla regola.Per quanto riguarda gli aspetti nuovi sono essenzialmente due le novità introdotte dal nuovo Codice degli Appalti: il limite del 30 per cento per le sole “categorie prevalenti” viene esteso all’importo complessivo dell’opera, riducendo così la quota di subappalto a disposizione dell’appaltatore. Un’altra novità importante è quella che potrebbe essere richiesto di indicare, sin dalla fase di gara, una terna di nominativi di futuri subappaltatori.

Inoltre l’aggiudicatario del contratto di appalto deve depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di inizio dell’esecuzione delle prestazioni affinchè la stazione appaltante autorizzi il subappalto. Assieme al deposito del contratto di subappalto, l’aggiudicatario deve trasmettere la certificazione sui requisiti del subappaltatore e la dichiarazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione del subappaltatore.
Quando viene richiesto di indicare una terna di nominativi di futuri subappaltatori, il possesso dei requisiti previsti, deve essere dichiarato dal concorrente stesso al momento della presentazione dell’offerta e la Stazione Appaltante compie una nuova verifica al momento dell’autorizzazione.

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