Con la Finanziaria del 2010 l’Agenzia delle Entrate per i lavori di ristrutturazione e ma anche per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria rende possibile l’agevolazione che prevede l‘iva agevolata al 10% e al 4% per promuovere la riqualificazione del patrimonio immobiliare. Vediamo di fare chiarezza e di capire chi può usufruire Iva agevolata 10 e al 4.
Iva agevolata al 4% e al 10% (foto di Obsahovka – Fonte: https://pixabay.com) |
Iva agevolata al 10%: come ottenerla e quando può essere applicata
La legge finanziaria del 2010 ha reso definitiva e estesa a tutti i lavori di ristrutturazione e manutenzione, già in parte previsti dal D.P.R. 633/1972, la possibilità di beneficiare dell’Iva agevolata al 10% e al 4%. Per accedere a tali agevolazioni, è necessario soddisfare determinati requisiti, come ad esempio che i lavori siano eseguiti su una “prima casa”, che non sia un’abitazione di lusso e che sia ad uso abitativo privato. A tal fine, il proprietario deve presentare un‘autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000), attestando sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti previsti per ottenere tali benefici.
L’Iva agevolata al 10% e al 4% si applica sia alle prestazioni di lavoro che all’eventuale fornitura di beni e materiali. Nel caso in cui la fornitura di beni e materiali rappresenti una parte significativa del valore complessivo della prestazione per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, l’Iva agevolata al 10% si applica solo sull’importo risultante dalla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni ritenuti significativi.
Quali sono i beni significativi
Secondo quanto indicato dal decreto 29 dicembre 1999 per beni significativi si intende:
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni e interni
- caldaie
- video citofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
- sanitari e rubinetteria da bagni
- impianti di sicurezza.
Iva agevolata al 4%: requisiti
Il regime dell’Iva agevolata al 4% fa riferimento all’esecuzione di opere necessarie per la costruzione della prima casa, come ad esempio la realizzazione delle opere murarie, dell’impianto elettrico, dell’impianto di riscaldamento, idrico, etc.
- l’acquirente non deve essere titolare esclusivo;
- l’edificio dove si eseguono i lavori deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la residenza;
- l’acquisto di tali beni deve essere effettuato direttamente dal committente per la realizzazione della sua prima abitazione.
Inoltre, secondo il D.P.R. 633/1972, per usufruire dell’Iva agevolata al 4% devono sussistere tre condizioni:
- l’oggetto della cessione deve riguardare beni “finiti”;
- i beni finiti devono essere utilizzati per uno degli interventi edilizi “agevolati”. L’agevolazione si applica quando i beni finiti siano stati acquistati sia da un soggetto che effettua l’intervento in economia, sia da parte di chi esegue i lavori in appalto o subappalto;
- l’acquirente deve rilasciare una dichiarazione di responsabilità circa l’utilizzo dei beni finiti stessi;
- deve essere allegata la fotocopia del titolo abilitativo necessario per effettuare l’intervento edilizio (SCIA, Comunicazione Inizio Attività o Permesso di Costruire).
A quali lavori è possibile applicare l’iva al 4%?
I lavori che rientrano fra le categorie cui è possibile usufruire dell Iva ridotta al 4% sono:
- realizzazione di nuove costruzioni di edifici (sono esclusi abitazioni di lusso) che rientrino come prima casa, oppure anche lavori di ampliamento con il piano casa;
- Costruzioni fabbricati rurali ad uso abitativo (se ricorrono le condizioni previste da art. 9, D.L. 557/1993);
- Costruzione casa non di lusso se il committente è un’impresa che effettua la costruzione per la successiva vendita.