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Iva agevolata al 10 e al 4

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Iva agevolata al 10 e al 4: quando, come e perchè

Con la Finanziaria del 2010 l’Agenzia delle Entrate per i lavori di ristrutturazione e ma anche per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria rende possibile l’agevolazione che prevede l‘iva agevolata al 10% e al 4% per promuovere la riqualificazione del patrimonio immobiliare. Vediamo di fare chiarezza e di capire chi può usufruire Iva agevolata 10 e al 4.
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Iva agevolata al 4% e al 10% (foto di Obsahovka – Fonte: https://pixabay.com)

Iva agevolata al 10%: come ottenerla e quando può essere applicata

La Finanziaria del 2010 ha reso permanente e ha esteso per tutti i lavori di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, già in parte previsti dal D.P.R. 633/1972, la possibilità di avere l’Iva agevolata al 10% e al 4%; per usufruire di questi benefici bisogna avere determinati requisiti (come ad esempio i lavori devono essere eseguiti su una “prima casa”, l’abitazione non deve essere un’abitazione di lusso e deve essere ad uso abitativo privato) e per questo il proprietario deve fare un’autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) con la quale attesta la sussistenza dei requisiti previsti per l’ottenimento del suddetto beneficio sotto la sua responsabilità nel caso dichiari cose false o mendaci.

L‘Iva agevolata al 10% e al 4% si applica sia alle prestazioni di lavoro che all’eventuale fornitura di beni e materiali. Se la fornitura di beni e materiali riguarda un lavoro di manutenzione ordinaria o straordinaria e rappresentano una parte consistente del valore complessivo della prestazione, l’Iva agevolata al 10% si applica solo sull’importo risultante dalla differenza tra valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi. 

Quali sono i beni significativi

L’Iva agevolata al 10% quindi si applica sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali. Se i lavori riguardano beni significativi allora l’iva agevolata al 10% si applica soltanto sul valore della prestazione. 

Secondo quanto indicato dal decreto 29 dicembre 1999 per beni significativi si intende:

  • ascensori e montacarichi
  • infissi esterni e interni
  • caldaie
  • video citofoni
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
  • sanitari e rubinetteria da bagni
  • impianti di sicurezza.

Iva agevolata al 4%: requisiti

Il regime dell’Iva agevolata al 4% fa riferimento all’esecuzione di opere necessarie per la costruzione della prima casa, come ad esempio la realizzazione delle opere murarie, dell’impianto elettrico, dell’impianto di riscaldamento, idrico, etc.

Per usufruire dell’Iva agevolata al 4% bisogna possedere una serie di requisiti oggettivi (relativi al fabbricato) e soggettivi (che dipendono cioè dal soggetto richiedente). Tra i requisiti soggettivi emergono i seguenti:
  • l’acquirente non deve essere titolare esclusivo;
  • l’edificio dove si eseguono i lavori deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la residenza;
  • l’acquisto di tali beni deve essere effettuato direttamente dal committente per la realizzazione della sua prima abitazione.

Inoltre, secondo il  D.P.R. 633/1972, per usufruire dell’Iva agevolata al 4% devono sussistere tre condizioni:

  • l’oggetto della cessione deve riguardare beni “finiti”;
  • i beni finiti devono essere utilizzati per uno degli interventi edilizi “agevolati”. L’agevolazione si applica quando i beni finiti siano stati acquistati sia da un soggetto che effettua l’intervento in economia, sia da parte di chi esegue i lavori in appalto o subappalto;
  • l’acquirente deve rilasciare una dichiarazione di responsabilità circa l’utilizzo dei beni finiti stessi; 
  • deve essere allegata la fotocopia del titolo abilitativo necessario per effettuare l’intervento edilizio (SCIA, Comunicazione Inizio Attività o Permesso di Costruire).

A quali lavori è possibile applicare l’iva al 4%?

I lavori che rientrano fra le categorie cui è possibile usufruire dell Iva ridotta al 4% sono:

  • realizzazione di nuove costruzioni di edifici (sono esclusi abitazioni di lusso) che rientrino come prima casa, oppure anche lavori di ampliamento con il piano casa;
  • Costruzioni fabbricati rurali ad uso abitativo (se ricorrono le condizioni previste da art. 9, D.L. 557/1993);
  • Costruzione casa non di lusso se il committente è un’impresa che effettua la costruzione per la successiva vendita.
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