La garanzia provvisoria è un elemento fondamentale nel settore degli appalti pubblici, pensata per proteggere le stazioni appaltanti e garantire la serietà delle imprese partecipanti alle gare. Con il nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023), sono state introdotte alcune novità e agevolazioni per le piccole imprese e le aziende con specifiche certificazioni. In questo articolo, approfondiamo cos’è la garanzia provvisoria, le modalità di costituzione, le riduzioni previste e i casi in cui può essere escussa.

L’istituto della garanzia provvisoria
La garanzia provvisoria è un istituto specifico previsto nel settore degli appalti pubblici a tutela della stazione appaltante, che può essere richiesta a tutte le aziende che vogliono partecipare a gare per lavori, servizi, forniture e manutenzioni. Si tratta per l’appunto di una garanzia volta ad impegnare le aziende partecipanti a firmare il contratto in caso di aggiudicazione della gara e a garantire che le stesse abbiano i requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari necessari previsti dal bando di gara. Può essere costituita sottoforma di cauzione o fideiussione. Mentre la cauzione provvisoria serve a garantire al Committente di avere i requisiti necessari e di impegnarsi a firmare il contratto, la cauzione definitiva è successiva e serve invece a garantire che il committente adempia a tutti gli obblighi contrattuali previsti dall’appalto.
Garanzia provvisoria: le novità del nuovo Codice Appalti
Il nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) ha introdotto diverse novità sia per i casi in cui la garanzia provvisoria è obbligatoria, sia in materia di riduzioni. La nuova disciplina è regolata e prevista dal combinato disposto degli artt. 53 e 106 del Codice dei contratti pubblici. La prima grande novità è stata l’introduzione di due distinte discipline per le procedure sottosoglia e per quelle sopra la soglia di rilevanza comunitaria.
- Procedure di affidamento sotto-soglia: l’art. 53 del nuovo codice prevede che la stazione appaltante di regola non richieda le garanzie provvisorie, salvo facoltà della stessa di richiederla, specificando le ragioni nella motivazione, per le sole procedure negoziate. In ogni caso la garanzia provvisoria non può superare l’1% dell’importo.
- Contratti sopra soglia comunitaria: l’articolo 106 stabilisce che le garanzie provvisorie siano pari al 2% del valore complessivo della procedura.
Costituzione
La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione. Per calcolare la garanzia provvisoria si deve fare riferimento al “valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito”.
- Attraverso cauzione: ai sensi dell’art. 106 c. 2, la cauzione può essere costituita presso l’istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. Deve essere costituita esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento vigente.
- La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispettino i requisiti di solvibilità previsti dalle rispettive leggi, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell’apposito albo. Inoltre tale garanzia deve obbligatoriamente essere emessa e firmata digitalmente, nonché verificabile telematicamente presso l’emittente, ovvero gestita mediante ricorso alle piattaforme di cui all’art. 106 c.3 del codice.
Casi di riduzione della garanzia provvisoria
Come anticipato, il nuovo codice introduce novità anche in tema di riduzioni. L’art. 106, comma 8 prevede infatti la possibilità di riduzioni della garanzia per le micro, piccole e medie imprese e per chi sia in possesso di specifiche certificazioni. Sono previste:
- riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di RTI o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata al punto 1;
- riduzione del 10%, cumulabile con le riduzioni di cui al punto 1. e 2., quando l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’art. 106 c.3;
- riduzione fino al 20%, cumulabile con le riduzioni di cui al punto 1. e 2., quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’Allegato II.13 del codice, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione, entro il limite massimo predetto.
Ricordiamo che per poter usufruire delle riduzioni previste, l’operatore economico deve segnalare in sede di offerta, il possesso dei requisiti richiesti e lo deve altresì documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Escussione e modalità di svincolo della garanzia provvisoria
La Stazione Appaltante potrà richiedere l’escussione della Cauzione provvisoria e quindi di essere risarcita dal garante tramite una richiesta scritta, nel caso in cui:
- Il concorrente non rispetti gli obblighi relativi alla presenza dei requisiti di ordine generale e speciale;
- oppure nel caso in cui il concorrente, dopo aver vinto la gara, si sottragga all’impegno della sottoscrizione del contratto ovvero alla presentazione della successiva garanzia “Definitiva”.
Il pagamento del risarcimento al beneficiario (la Stazione Appaltante) dovrà essere effettuato dal garante entro il termine di 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell’ente garantito, con la rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile e con rinuncia ad eccepire i termini di cui all’art. 1957 del Codice Civile, comma 2.
La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre quella degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde in ogni caso efficacia alla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione stessa.