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Modifica del Codice Appalti 2019: le novità introdotte

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Vediamo quali sono le novità introdotte con la Legge di Bilancio 2019 in materia di Appalti Pubblici, in particolare è prevista l’estensione della soglia per l’affidamento diretto di lavori nelle gare di Appalti Pubblici.

codice appalti-2019
Modifica codice appalti 2019 (foto di Nikguy – Fonte: https://pixabay.com)



Cosa dice la Legge di Bilancio 2019

La legge di bilancio 2019 che prevede la modifica del Codice degli Appalti 2019 dice quanto segue:

«Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro».

In pratica l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro dovrà, comunque, essere effettuato, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Quali sono le modifiche del codice appalti 2019?

La materia dell’edilizia e degli Appalti pubblici e privati è sempre stata una materia molto sentita da parte dello Stato perchè è un settore importantissimo per rilanciare l’economia e il PIL nazionale. Ogni anno infatti quando viene fatta una nuova Legge di Bilancio viene ritoccata e modificato anche il Codice degli Appalti pubblici. Infatti erano appena state approvate delle modifiche con la Legge di bilancio dell’anno scorso che già ora sono state introdotte nuove modifiche al Codice degli Appalti 2019 con l’ultima Legge di Bilancio.

Le modifiche introdotte nel nuovo Codice Appalti 2019 sono:

  • Innalzamento della soglia dell’obbligo di ricorso al MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);
  • Affidamenti di lavori;
  • Interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;
  • Struttura per la progettazione di edifici pubblici;
  • Le modifiche dell’art. 80;
  • Una nuova fattispecie di procedura negoziata ex art. 63

Innalzamento della soglia dell’obbligo di ricorso al MePA

Il MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) è uno strumento di commercio elettronico utilizzato dall’Amministrazione Pubblica italiana per fare acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria. La modifica del Codice degli Appalti 2019 esclude i lavori e i servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura che non sono sottoposti all’obbligo di approvigionamento tramite MePA e contemporaneamente innalza la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000€ a 5.000 €. In questo modo, la soglia si allinea con quella richiamata dalle Linee Guida Anac n. 4, ed è possibile procedere, sotto tale soglia, all’affidamento con verifiche semplificate sull’affidatario.

In pratica quindi, secondo quanto previsto dalla modifica del Codice Appalti 2019, entro i 5.000€, la stazione appaltante potrà procedere ad affidamenti senza ricorrere al MEPA e al DGUE, controllando che l’affidatario abbia il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare e che non abbia particolari segnalazioni sul Casellario dell’Anac. Inoltre l’affidatario deve rilasciare una autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 2000 relativa alla mancanza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016.

>Affidamenti di lavori

Fra le cose inserite dalla Legge di Bilancio 2019 c’è l’aumento della soglia per l’affidamento diretto dei lavori per importi pari o superiori a 40.000 € ed inferiori a 150.000 € (previa consultazione di almeno 3 operatori economici). Inoltre la modifica del Codice degli Appalti 2019 introdotte con la nuova Legge di Bilancio prevede l’innalzamento della soglia della procedura negoziata per importi pari o superiori a 150.000 e inferiori a 350.000 euro (con almeno dieci operatori economici).

Interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale

Per gli interventi che hanno lo scopo di mettere in sicurezza gli edifici pubblici (manutenzione straordinaria e ristrutturazione) e che non siano stati inseriti nei programmi annuali e triennali delle opere 2019-2021, si può far ricorso alla procedura negoziata con l’invito di almeno 10 operatori economici ai sensi degli art. 36 e 37 del Codice degli Appalti 2019:

«Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38».

Struttura per la progettazione di edifici pubblici

Questo è un punto ancora da chiarire ma dovrebbe essere una struttura in aiuto delle amministrazioni e dei tecnici che lavorano all’interno delle stesse che possano contribuire alla velocizzazione delle attività di progettazione. Bisognerà però aspettare il DPCM per capire realmente i vari dettagli.

Le modifiche dell’art. 80

Le modifiche all’art. 80, contenute nel D.L. Semplificazioni in vigore dal 15.12.2018 e previste con la modifica del Codice degli Appalti 2019, riguardano esclusivamente la materia degli illeciti professionali.

> Una nuova fattispecie di procedura negoziata ex art. 63

La modifica del Codice degli Appalti 2019 ha inserito un nuovo caso di procedura negoziata senza una pubblicazione preliminare di un bando di gara di cui all’art. 63 ma solo per un periodo limitato e per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Secondo quanto stabilito dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella L. 1 Dicembre 2018, n. 132 art. 2, comma 2 si dice quanto segue:

«Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [Centri di permanenza per il rimpatrio], per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei».

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