Dal 13 Giugno 2022 è stato introdotto l’obbligo dell’utilizzo di fonti rinnovabili per edifici nuovi e ristrutturazioni di edifici privati e pubblici.
Vediamo nel dettaglio a quali consumi si fa riferimento e quali sono gli edifici esonerati.
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Obbligo fonti rinnovabili (foto di PubblicDomainPictures – Fonte: pixabay.com) |
La necessità dell’uso di fonti rinnovabili
Sempre più il settore dell’edilizia e delle costruzioni in genere si sta orientando a soluzioni tecnologiche innovative e materiali eco sostenibili per impattare il meno possibile sull’ambiente. Il settore dell’edilizia,
infatti, insieme all’industria e agli allevamenti intensivi sono una delle principali cause dell’inquinamento terrestre e dei cambiamenti climatici.
Nei Paesi europei, ad esempio, già da diversi anni, hanno adottato un sistema e un metodo di costruire basato sulla bioedilizia e l’architettura sostenibile.
Dal 2022 anche in Italia il Governo ha introdotto diversi bonus e agevolazioni ma la novità più importante è che ha introdotto l’obbligo di installare impianti che sfruttano e utilizzano le fonti rinnovabili.
Tale obbligo è dato dalle prescrizioni normative con il D.lgs. 28/2011 “decreto rinnovabili”.
Il Decreto impone dei limiti e delle percentuali che riguardano le nuove costruzioni, le ristrutturazioni rilevanti di primo e secondo livello. In realtà, come vedremo più avanti, l’obbligo è circoscritto a pochi casi e solamente una quota del fabbisogno necessario di energia dovrà essere prodotta attraverso le fonti rinnovabili.
Casi in cui c’è l’obbligo delle fonti rinnovabili
In base a quanto stabilito dall’art. 11 del D.lgs. 28/2011 l’obbligo di dotare gli edifici di impianti alimentati da fonti rinnovabili rientra nei seguenti quattro casi:
- Edificio di nuova costruzione, dotato di un suo impianto di
riscaldamento; - Ampliamento di edifici esistenti, dove la nuova parte climatizzata ha
un volume superiore del 15% della porzione preesistente; - Edificio con una ristrutturazione rilevante (o pesante) con
ristrutturazione di tutti gli elementi edilizi (comprese le parti
strutturali) e con una superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; - Demolizione e ricostruzione di edificio esistente anche in
manutenzione straordinaria.
Detto questo possiamo capire che in tutti quei casi di ristrutturazione “classica” di primo o secondo livello inferiore ai 1000 mq e che non si possa considerare importante non c’è l’obbligo delle rinnovabili.
Obbligo fonti rinnovabili: percentuali minime
Ora vediamo quali sono le percentuali minime di energia prodotta da fonti rinnovabili.
Nel caso sia necessario utilizzare le fonti rinnovabili bisognerebbe contattare un termo-tecnico che calcola l’energia necessaria per produrre acqua calda sanitaria e riscaldamento.
Avendo questo dato, parte di questo fabbisogno dovrà essere soddisfatto con impianti che utilizzano
fonti rinnovabili di energia, ovvero fonti pulite e non derivanti dai combustibili fossili.
Queste che vedete qui sotto sono le le percentuali minime (valide per gli interventi successivi al 2018) indicate dalla normativa:
Imposta |
Riscaldamento + ACS + Raffrescamento |
ACS |
Privati |
50% |
50% |
Pubblici |
55% |
55% |
Pubblici in centro storico |
27,5% |
27,5% |
Privati in centro storico |
25% |
25% |
Dalla tabella si evince che il 50% dell’energia necessaria per produrre acqua calda sanitaria e il 50% dei consumi che servono per riscaldare, raffrescare e acqua calda sanitaria devono provenire da impianti che
utilizzano fonti di energia rinnovabile e pulita.
Nel caso di edifici pubblici le stesse percentuali vendono maggiorate del 10% mentre per gli edifici pubblici e privati situati in centro storico (Zona A) sono ridotte del 50%.
A tal proposito però il decreto dice che per soddisfare queste percentuali non si possono utilizzare solamente impianti fotovoltaici che producono solamente energia elettrica, ma occorre integrare con
pompe di calore per riscaldare e raffrescare la tua casa o con pannelli solari per la produzione di acqua calda. Se ancora non conosci bene la differenza tra pannello fotovoltaico e pannello solare leggi questo articolo.
Come si calcola la potenza elettrica minima da installare
Con il nuovo decreto non devono essere rispettate solamente le percentuali di energia prodotta da fonti rinnovabili ma occorre anche rispettare una potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, che si calcola nel seguente modo:
Edifici privati P (kw) = S (mq) / 50
Edifici pubblici P
(kw) = S (mq) /55
dove con S si indica la superficie del piano terreno dell’edificio.
Di fatto il calcolo è molto semplice. Se ad esempio si ha un appartamento al piano terra di 100 mq occorre installare un impianto con almeno 2 kw di potenza ovvero: 100/50 = 2 kw.
Ci sono delle deroghe?
Gli obblighi di percentuali e di potenza in kw degli impianti devono essere rispettate per:
- immobili residenziali,
- commerciali,
- capannoni industriali.
Se non vengono rispettate tali prescrizioni il Comune non rilascerà i vari permessi e autorizzazioni edilizie, ma ci sono due deroghe per cui tali prescrizioni possono non essere rispettate:
- Edifici allacciati a una rete di teleriscaldamento;
- Edifici ricadenti nell’ambito dell’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
Quali sono le fonti rinnovabili secondo la normativa
A stabilire quali sono le fonti rinnovabili di energia FER e le varie percentuali è il DM 26/06/2015 chiamato dei “requisiti minimi” dove per ciascuna fonte di energia stabilisce qual è la quota parte dei consumi che la normativa ritiene rinnovabile (ren) e, viceversa, cosa giudica non rinnovabile (nren).
Nella seguente tabella vengono indicati i fattori di conversione in energia primaria: