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POS e PSC: quali sono le differenze e quando servono?

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Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) e il PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) sono due documenti fondamentali per il Coordinatore della Sicurezza di un cantiere al fine di adottare misure per prevenire ed evitare incidenti e tutelare i lavoratori impegnati nel cantiere.

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Coordinatore Sicurezza, Direttore Lavori e Direttore Cantiere
(foto di borevina – Fonte: pixabay.com)

Cos’è il POS e cosa contiene

Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) è un documento che deve essere prodotto dal Datore di lavoro, ovvero dal titolare dell’impresa edile (esecutrice o subappaltatrice) che esegue i lavori. Il POS, che contiene anche il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) va consegnato al Coordinatore della Sicurezza che lo allega al PSC.

Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) contiene i seguenti documenti:

  • valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori dell’impresa;
  • tipo di attività eseguita e singole lavorazioni svolte;
  • descrizione dell’attività di cantiere, organizzazione e turni;
  • elenco di eventuali ponteggi;
  • misure di prevenzione e protezione da adottare per contenere ed eliminare il rischio di incidenti;
  • organizzazione di macchine, attrezzature e lavorazioni ai fini della sicurezza globale;
  • organigramma della sicurezza;
  • DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dei singoli operai.

Cos’è il PSC e chi lo redige

Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) è un documento, prodotto dal Coordinatore della Sicurezza, responsabile appunto della sicurezza di tutte le fasi operative del cantiere affinché nessuno si faccia male o evitare incidenti (mortali e non). Questa figura, assieme al Direttore dei Lavori e al Capo cantiere, è indispensabile e obbligatoria qualora ci sia la presenza di più imprese esecutrici (anche non contemporanea) oppure ci siano più di 200 uomini-giorno.

Il PSC è redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e deve essere allegato al contratto d’appalto. Il PSC è composto da una relazione tecnica contenente i vari POS e che indica le fasi operative del cantiere indicando quali sono le situazioni rischiose e attuando azioni concrete per prevenire tali situazioni pericolose.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento viene valutato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e può richiedere eventuali integrazioni e controlla la corretta applicazione delle varie procedure adottate.

Quali sono i contenuti del PSC

I contenuti minimi da inserire all’interno del PSC sono:

  • descrizione dell’opera e del cantiere e della collocazione geografica;
    riferimenti dei responsabili per la sicurezza;
  • relazione analitica della valutazione dei rischi e i vari DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) da utilizzare;
  • il layout di cantiere;
  • misure di coordinamento collettivo (uso di spazi, mezzi e attrezzature, pronto soccorso, mobilità, servizi, etc.);
  • durata dei lavori e stima dei costi per la sicurezza.

Differenze tra POS e PSC

Abbiamo visto quindi cos’è il POS e cos’è il PSC, cosa devono contenere e chi è il soggetto preposto alla loro realizzazione. Sono due documenti simili e complementari che sono necessari al fine di garantire la sicurezza e l’integrità delle persone e degli operatori che lavorano in un cantiere, a valutare i rischi e prevedere i rimedi per evitarli. Il cantiere infatti è un luogo di lavoro molto pericoloso con rischio di incidenti mortali molto elevato; questi due documenti evitano che questo possa accadere, e se accade delineano le varie responsabilità.

Ma vediamo ora di vedere quali sono le differenze tra POS e PSC. In sostanza il POS è sempre obbligatorio e deve essere prodotta da ogni impresa che intende lavorare su un cantiere, mentre il PSC è obbligatorio quando ci sono più imprese che lavorano su uno stesso cantiere, oppure quando c’è un’unica impresa che subappalta i lavori o comunque quando si supera la soglia dei 200 uomini-giorno.

Quali sanzioni sono previste

In caso di mancata formulazione del POS o del PSC o errori sono previste sanzioni onerose o addirittura provvedimenti penali.

Per mancata elaborazione del POS o compilazione incompleta è prevista per il Datore di Lavoro una pena detentiva fino a 8 mesi e una sanzione che va da 3.000 € fino a 15.000€, mentre per inadempienze o irregolarità nella compilazione del PSC rispondono tutti i soggetti coinvolti (committente, responsabile dei lavori e coordinatori) con l’arresto da 3 a 6 mesi e una sanzione da 2.500 € a 12.000 €.

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