Chi ha una partita iva sa quanta burocrazia c’è dietro ed è costantemente in
dialogo con il proprio commercialista. Vediamo cos’è il
nuovo reverse charge in edilizia, o per dirla in italiano
“inversione contabile” e quando si applica.
Cos’è e quando si applica il nuovo reverse charge (foto di RAEng_Publications – Fonte: pixabay.com) |
Cos’è il reverse charge in edilizia
Il reverse charge (o “inversione contabile”) è in sostanza un
modo di applicare l’IVA che prevede lo spostamento del carico tributario IVA
dal venditore all’acquirente; in questo modo il pagamento dell’imposta
spetterà a quest’ultimo.
Il pagamento dell’imposta quindi, nel caso di cessione di beni, si sposta dal
cedente al cessionario, mentre nel caso di prestazioni di servizi, si sposta
dal prestatore al committente. Questo è il caso in cui un professionista fa
una consulenza tecnica in materia di edilizia.
Recentemente c’è stato il passaggio tra il vecchio e il nuovo regime di
reverse charge con alcuni importanti cambiamenti. e più di qualche
professionista si è trovato in difficoltà. Vediamo meglio di cosa si tratta e
come funziona il nuovo reverse charge in edilizia.
Come funziona il nuovo reverse charge in edilizia
Con l’introduzione dell’articolo 17, comma 6 lettera a ter del DPR 633 del 1972 viene esteso l’obbligo dell’inversione contabile nei confronti di titolari di
partita iva che eseguono tali prestazioni:
- servizi di pulizia;
- prestazioni di demolizione;
- installazione di impianti;
- prestazioni di completamento su terreni, parti del suolo, parcheggi,
piscine, giardini, ecc.
Tutti questi interventi, escluso i servizi di pulizia, se vengono svolti su
edifici e nei confronti di titolari di partita IVA sono sempre soggette al
nuovo reverse charge indipendentemente dal fatto che:
-
- si tratti di prestatori che operano nel settore edile di cui alla sezione F
della classificazione delle attività economiche ATECO;
- si tratti di prestatori che operano nel settore edile di cui alla sezione F
- tali attività siano state comunicate da parte del prestatore d’opera (ovvero
presenti nella sua visura camerale); - ci si trovi in regime di subappalto.
Quali lavori non rientrano nel reverse charge?
Vengono escluse dal nuovo reverse charge tutte le forniture di beni con
posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni
di beni e non prestazioni di servizi. Considerando poi che non vi è differenza
tra fabbricati abitativi e fabbricati strumentali, rientrano nell’ambito
applicativo della norma anche gli
edifici in corso di costruzione rientranti nella
categoria catastale F3 e le “unità in corso di definizione” rientranti
nella categoria catastale F4.
Il “vecchio” reverse charge invece riguardava esclusivamente i
subappalti in edilizia relativamente alle attività identificate dalla sezione
F della classificazione delle attività economiche ATECO.
Il reverse charge si applica alla partita iva forfettaria?
La circolare n 37/E del 29 dicembre 2006 è molto chiara in merito
e dice che il reverse charge non si applica alle prestazioni di servizi
effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario o regime dei
“minimi”.
Se i soggetti con partita iva forfettaria acquistano servizi con il
reverse charge, questi sono tenuto ad assolvere l’imposta secondo questo
meccanismo e visto che non possono detrarre, devono effettuare il versamento
dell’imposta a debito.