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Ristrutturazione edilizia leggera: cos’è e quali interventi si possono fare

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La ristrutturazione edilizia non è tutta uguale; secondo il Testo Unico dell’Edilizia D.P.R. 380/2001 si divide in “leggera” e “pesante” e in base al tipo si possono realizzare determinati interventi piuttosto che altri. Vediamo quindi quali sono le differenze e quali interventi si possono realizzare.

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Foto di Monika – Fonte: pixabay.com)

Gli interventi di ristrutturazione edilizia

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono fra i più frequenti assieme agli interventi di manutenzione straordinaria. Sono sempre meno infatti i casi in cui si realizza un edificio ex-novo, mentre sono molto
frequenti gli interventi di ristrutturazione che modificano in parte un fabbricato o un unità immobiliare.

Normalmente per realizzare questi interventi è necessario presentare una Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) firmata e presentata da un tecnico abilitato (Geometra o Architetto) al Comune di riferimento.

Il decreto legislativo n. 222 del 25/11/2016 ha stabilito che ogni intervento edilizio deve appartenere a uno dei seguenti regimi amministrativi:

  • autorizzazione
  • segnalazione
  • comunicazione.

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia siamo nel caso di segnalazione ma occorre fare una distinzione in base al fatto se si tratta di edilizia “leggera” o edilizia “pesante”.

Manutenzione straordinaria leggera: quando serve

Prima di parlare della ristrutturazione edilizia leggera facciamo un passo indietro e andiamo a vedere cos’è e quali interventi sono ammessi con la manutenzione straordinaria.

Tutti gli interventi “minori” che non alterano la volumetria complessiva dell’edificio, non comportano mutamenti rilevanti dal punto di vista urbanistico e della destinazione d’uso dell’immobile, non modificano la sagoma e i prospetti dell’edificio e non riguardano parti strutturali possono entrare nella cosiddetta manutenzione straordinaria leggera.

Nello specifico si tratta di lavori che sono necessari per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne.

In tutti questi casi è sufficiente presentare una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) compilata e presentata da un tecncp abilitato alla firma.

Quali sono gli interventi di ristrutturazione edilizia leggera?

Secondo la definizione del D.P.R. 380/2001 con la ristrutturazione edilizia semplice o leggera si intendono tutti gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Nello specifico si parla di ristrutturaizone edilizia leggera quando si eseguono interventi che consistono nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente senza modificare i parametri urbanistici (volume, altezza), senza modificare sagoma e prospetti e che non comportino il cambio d’uso se il fabbricato si trova nel centro storico.

Con gli interventi di ristrutturazione edilizia leggera sono ammessi gli interventi per l’adeguamento alla normativa antisismica e gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Per questo tipo di interventi è necessario presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

Cosa si intende per ristrutturazione edilizia pesante

Quando gli interventi da realizzare di demolizione e ricostruzione interne sono più consistenti e interessano anche parti strutturali dell’edificio allora siamo nel campo della ristrutturazione edilizia pesante. 

Anche in questo caso sarà necessario affidarsi a un professionista che presenterà una SCIA al Comune di riferimento per ottenre l’autorizzazione ad eseguire i lavori.

Secondo la definizione del Testo Unico dell’Edilizia con la manutenzione straordinaria pesante sono ammessi gli interventi di restauro e risanamento conservativo pesante.

Si tratta degli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili, qualora riguardino parti strutturali dell’edificio.

A differenza della ristrutturazione edilizia leggera in questo caso è possibile modificare la volumetria complessiva dell’edificio e dei prospetti, apportare mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso, ottenendo un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

In questo caso non è prevista la completa demolizione del fabbricato per il quale è necessario ottenere un Permesso di Costruire.

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