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Se un geometra sbaglia chi paga

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Affidarsi a un geometra per lavori edilizi e consulenze tecniche è una pratica comune e necessaria per garantire la corretta esecuzione di opere e progetti immobiliari.

Tuttavia, come ogni professionista, anche il geometra può commettere errori con conseguenze rilevanti per i committenti. In questi casi, è importante sapere come procedere per tutelare i propri diritti e richiedere eventuali risarcimenti.

Questo articolo analizza le responsabilità del geometra, i diritti del committente e le azioni legali che si possono intraprendere in caso di errore progettuale o di inadempimento.

La foto rappresenta un geometra e un operaio fuori da un edificio in costruzione che guardano l'andamento deilavori.

Come procedere in caso di errore progettuale del geometra

Il geometra è un professionista a cui ci si affida in caso di consulenza e fornitura di servizi tecnici nel settore edilizio e immobiliare. La sua professione è molto importante in quanto può avere un grande impatto su salute, sicurezza, tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale.

Nonostante l’obbligo di operare con diligenza, anche il geometra può commettere errori, che possono causare ritardi, danni economici o violazioni normative. Questi sbagli possono avere conseguenze gravi anche per i committenti, i quali possono intraprendere azioni contro il professionista per tutelarsi. Vediamo di seguito come.

Tipologia di contratto: il contratto d'opera

Dal punto di vista normativo, le prestazioni e i servizi del geometra rientrano nella tipologia del contratto d’opera intellettuale. Il contratto viene concluso da un professionista – in questo caso il geometra – e il committente. 

Con tale contratto, il geometra si impegna a realizzare una serie di attività in cambio in un compenso, ed è tenuto ad operare con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell’art. 1176 del Codice civile.

Il geometra che viene meno a questo dovere di diligenza, agendo in modo imprudente, senza attenzione o con negligenza, commetterà una violazione di una responsabilità professionale

Inadempimento e responsabilità professionale del geometra

Il geometra ha il dovere di operare con la diligenza del buon padre di famiglia fin dal conferimento dell’incarico, ancora prima dell’inizio dei lavori. Gli errori, infatti, possono verificarsi già nella fase di progettazione, ad esempio per stime errate o se il professionista non è aggiornato sulle normative urbanistiche o sulle corrette procedure amministrative da seguire.

Gli esempi più comuni di inadempimenti contrattuali commessi dal geometra sono:

  • la mancata presentazione di un’istanza per ottenere una concessione edilizia;
  • una richiesta presentata male;
  • un errore progettuale.

Trattandosi di un inadempimento contrattuale, sarà possibile richiedere un risarcimento per il danno subito, secondo l’art. 1218 del Codice civile che prevede infatti che il debitore che non esegue adeguatamente la prestazione dovuta è tenuto a risarcire il danno causato, a meno che non riesca e dimostrare che l’inadempimento o il ritardo siano dovuti a cause a lui non imputabili. 

Come tutelarsi

Per valutare una richiesta di risarcimento danni nei confronti di un geometra è sempre opportuno rivolgersi preliminarmente ad un consulente tecnico che possa effettivamente riscontrare errori e danni. Una volta accertato che ci siano dei danni e che siano imputabili al geometra, si può agire in due modi a seconda delle situazioni:

  • Possibilità di richiedere il risarcimento per il danno subito: il committente a questo fine dovrà dimostrare l’esistenza di un danno, l’inadempimento del professionista in termini di negligenza, imprudenza ed imperizia, e infine il nesso causale tra il danno e la condotta del geometra, ad esempio provando che l’inadempimento (come inteso sopra) o il ritardo nell’esecuzione dei lavori siano una sua responsabilità. Se la richiesta di risarcimento è fondata, si otterrà un rimborso per la perdita subita (danno emergente), con la restituzione di eventuali somme già corrisposte al professionista, oltre che per il mancato guadagno (lucro cessante). 
  • Risoluzione del contratto: in caso di inadempimento grave il committente ha diritto a richiedere anche la risoluzione del contratto. Rientrano tra i gravi inadempimenti:
    • l’omissione di attività per la realizzazione del progetto;
    • azioni che provochino ritardi e aumenti delle spese a carico del cliente;
    • esecuzione dei lavori sospesa o illegittima per mancanza dei documenti necessari lavori. 
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