Servitù di passaggio pedonale: cos’è e quando avviene
La servitù di passaggio è un diritto reale regolato dalla Legge italiana che permette di utilizzare o passare per un fondo di proprietà altrui per il passaggio a piedi per esempio per andare a casa. La servitù di passaggio però a volte purtroppo è causa di litigi e scontri fra vicini. Capiamo meglio cos’è la servitù di passaggio e quando avviene.
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Servitù di passaggio perdonale, un diritto per tutti (foto di jrperes – Fonte: https://pixabay.com) |
Cosa si intende con esattezza quando si parla di “servitù o diritto di passaggio”?
La servitù di passaggio (pedonale o carrabile) è un diritto reale previsto dal nostro ordinamento giuridico, che obbliga il titolare di quello che viene definito “fondo servente” a metterlo a disposizione del proprietario del “fondo dominante”. Infatti la servitù di passaggio o diritto di passaggio nasce quando il proprietario di una casa o un immobile, l’unico modo per avere accesso alla strada pubblica è quello di passare attraverso il fondo del vicino e questo non può opporsi. Ovviamente in quanto regolamentato viene stabilito anche la larghezza e la posizione del passaggio in modo da arrecare meno danno possibile al proprietario del fondo servente.
In ogni caso la Legge stabilisce precisi diritti e doveri per ciascuno dei due protagonisti. I fondi non necessariamente devono essere confinanti ma possono anche essere vicini: il problema a volte nasce qui perchè potrebbe essere richiesta la servitù di passaggio pedonale non per un effettivo stato di necessità ma solo per comodità.
Tipologie di servitù di passaggio
La servitù di passaggio pedonale è un diritto reale regolato dall’ordinamento giuridico che permette di utilizzare o passare per un fondo di proprietà altrui per il passaggio a piedi per esempio per andare a casa. Possono esistere due tipi di servitù di passaggio:
- servitù di passaggio volontaria: quando le due parti si mettono d’accordo volontariamente esendo in buoni rapporti e stipulano un contratto scritto davanti un notaio;
- Servitù di passaggio coattiva: quando invece le due parti non vanno d’accordo e non trovando un accordo tra le parti interviene un Giudice, che valutati presupposti di una reale servitù di passaggio, emette una sentenza che di fatto la costituisce e obbliga a suo malgrado il proprietario del “fondo servente” a concedere la servitù di passaggio pedonale.
La diferenza tra servitù di passo carrabile e quella di passaggio pedonale
La servitù di passaggio da la possibilità a un proprietario di passare attraverso il fondo di proprietà di un’altra persona per andare a casa sua o per uscire fuori in strada, in quanto non può fare altrimenti. Secondo la legislazione italiana esistono due tipologie di servitù: la servitù di passaggio pedonale e la servitù di passaggio carrabile. La differenza ovvia è che con la prima è ammesso solamente il passaggio a piedi o in bicicletta mente con la seconda è consentito l’accesso anche con i mezzi a motore. Se c’è la servitù carrabile posso passare anche a piedi, viceversa no. Il tema della servitù di passaggio è sempre una questione molto delicata che gli avvocati conoscono bene perchè è fonte di litigi e contenziosi fra vicini. Rispetto a quanto detto il proprietario del fondo dominante deve corrispondere un’indennità al titolare del fondo servente, sia che si tratti di servitù di passaggio volontaria o servitù di passaggio coattiva. Nel caso della servitù volontaria saranno i singoli proprietari a mettersi d’accordo sulla cifra da corrispondere mentre, per la servitù coattiva invece, è il Giudice che tramite la sentenza stabilisce la cifra esatta che il proprietario del “fondo dominante” deve dare al proprietario del “fondo servente”. Senza il dovuto pagamento il titolare della servitù di passaggio pedonale non può esercitare il suo diritto e il titolare del fondo servente può anche opporsi.