Queste società erano disciplinate dal vecchio Codice dei contratti pubblici. Oggi, invece, l’art. 194 parla di “Società di scopo“, all’interno del Titolo dedicato alla “finanza di progetto“.
Per chi ama gli inglesismi, specifichiamo che le società di scopo (o “di progetto”) sono chiamate anche “special purpose vehicle” o “SPV”. Si distinguono, tuttavia, dalle società di cartolarizzazione del credito, che rientrano sempre nella categoria delle “SPV”.

Società di scopo e project financing
Dunque, la nuova “società di scopo”, all’interno dell’ambito degli appalti pubblici, è una società per azioni o una società a responsabilità limitata, anche in forma consortile, la cui costituzione è sempre necessaria nel caso di bandi di gara relativi a concessioni realizzate nella forma della finanza di progetto e che abbiano valore superiore alla soglia comunitaria (pari a 5.382.000 euro).
Secondo il nuovo codice degli appalti, la società di scopo deve quindi essere costituita: (i) da uno o più soggetti in possesso dei requisiti previsti dal bando, e/o (ii) da eventuali altri soggetti, anche privi dei requisiti, quali investitori istituzionali (come definiti dall’art. 32, co. 3 del DL 78/2010 e dall’art. 2, n. 3, del Reg. UE 2015/1017) e Camere di commercio (CCIAA).
Della finanza di progetto vi abbiamo già parlato nel nostro articolo “Guida pratica al project financing“, ma riassumiamo brevemente il concetto: nel settore degli appalti, la pubblica amministrazione concedente svolge il ruolo di soggetto che “sollecita” di un’operazione di finanziamento tra privati, quindi tra uno o più imprenditori e una “società di scopo”. Gli imprenditori otterranno il rimborso di quanto speso, oltre a un certo margine di profitto, grazie ai flussi di cassa generati dal progetto stesso. Il Codice dei contratti pubblici, quindi, non regolamenta questo istituto nel suo complesso, ma ne fissa alcuni punti per i casi in cui sia coinvolta una pubblica amministrazione. La società di scopo subentra, quindi, nel contratto di concessione che sarà stipulato con l’amministrazione all’esito dell’aggiudicazione del bando di gara.
Questa forma di finanziamento già in passato ha riguardato la realizzazione di molte infrastrutture pubbliche di grandi dimensioni.
Si capisce come la costituzione di una società di scopo rappresenta una garanzia per l’ente appaltante: si ha, infatti, una società con “autonomia patrimoniale perfetta”, il cui patrimonio è separato da quello dei soggetti che la finanziano e non può essere aggredito dai loro creditori.
Società di scopo e affidamento ai soci
L’esecuzione dei lavori e dei servizi oggetto della concessione può essere affidata ai soci che fanno parte della società di scopo, a prescindere dal fatto che siano soci originari o subentrati in seguito. Tuttavia, l’art. 194 del Codice precisa che anche in questa ipotesi i lavori e i servizi “si intendono realizzati e prestati in proprio”, quindi qualsiasi responsabilità (contrattuale, patrimoniale ecc.) resta imputabile esclusivamente alla società di scopo appositamente costituita. Più oltre, la norma infatti ribadisce che la società “sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’ente concedente”.
Occorre tuttavia considerare un’eccezione, che si verifica nel caso in cui l’ente concedente versi un prezzo in corso d’opera. Infatti, per l’eventuale rimborso del contributo percepito, oltre alla società di scopo, sono ritenuti responsabili in solido anche tutti i soci. La responsabilità in solido non si applica, invece, nel caso in cui la società abbia fornito garanzie bancarie o assicurative.
Come funziona una società di scopo
Come accennato all’inizio di questo articolo, le società di scopo possono essere liberamente costituite per diverse finalità. E’ importante però ricordare che quando una società abbia come scopo l’ottenimento di una concessione da parte di un’amministrazione, la società di scopo dovrà essere costituita e dovrà funzionare secondo quanto disciplinato dal Codice dei contratti pubblici.
In primo luogo, la società dovrà essere una S.p.A. o una S.r.l., anche in forma consortile, e il bando di gara indicherà l’ammontare minimo del capitale sociale. Ove vi partecipino più soggetti aventi i requisiti previsti dal bando, ognuno dovrà detenere la quota di partecipazione al capitale sociale fissata dal bando.
In secondo luogo, la cessione delle quote della società di scopo non può avvenire liberamente: per quanto riguarda i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione per la concessione, le modalità di cessione delle quote, così come eventuali ipotesi di sostituzione, sono disciplinate dal contratto di concessione; per gli altri soci, invece, l’ingresso nel capitale sociale e lo smobilizzo di partecipazioni possono avvenire in qualsiasi momento.
Società di scopo e subappalto
L’istituto del subappalto entra in modo rilevante nella tematica delle società di scopo, specialmente nel caso in cui parte dei soci siano rappresentati da investitori istituzionali.
Questi enti, infatti, spesso rappresentano i soggetti che presentano proposte per la realizzazione in concessione di lavori o servizi. In sede di gara, quindi, gli investitori istituzionali possono soddisfare i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale previsti dal bando avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. In alternativa, gli investitori possono impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando. In caso di subappalto, il nominativo del subappaltatore deve esser comunicato all’ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. Quando l’ente concedente nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta, questo dovrà procedere a costituire una società di scopo, nei casi previsti per legge. L’investitore istituzionale aggiudicatario potrà allora far entrare in società soggetti terzi che presentino i requisiti previsti dal bando ed eventualmente subappaltare parte delle attività a soggetti in precedenza indicati e in possesso dei requisiti.
Si ricorda che non sono considerati quali soggetti terzi i soci della società di scopo, a cui andrà fatto un “affidamento”, invece che un subappalto.
Se cerchi ulteriori informazioni su specifiche procedure relative alle gare di appalto, puoi consultare la sezione “Appalti“