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Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA): quando è necessaria

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Quando parliamo di Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A in sigla) ci riferiamo ad un’accertamento inerente alla compatibilità ambientale di determinate opere edilizie. Si  va quindi a stabilire che tipo d’impatto può avere una determinata opera edilizia sull’ambiente circostante sia a livello paesaggistico che ambientale nel vero senso della parola.

Ha quindi uno scopo preventivo, volto a preservare il nostro territorio non andando a danneggiare o a sovraccaricare di troppe opere che andrebbero a rovinare l’intero contesto.

valutazione impatto ambientale
Foto di glm2006italy via Pixabay

La normativa che regolamenta la Valutazione d’Impatto Ambientale

Partiamo esaminando la normativa relativa alla VIA, così suddivisa:

Tutta la normativa che disciplina la VIA richiama obbiettivi generali in ambito sanitario ed ambientale, richiamando la stessa come strumento atto al rispetto dei seguenti criteri generali quando si tratta di progetti e opere edilizie con una certa percentuale impattante sull’ambiente circostante.

Lo scopo della VIA

L’oggetto della Valutazione d’Impatto Ambientale sono tutti quei progetti che vanno a produrre effetti negativi molto significativi su:

  • POPOLAZIONE (anche a livello di salute pubblica)
  • BIODIVERSITÀ
  • TERRITORIO (suolo,acqua,aria e clima)
  • PATRIMONIO CULTURALE
  • PAESAGGIO

La VIA va quindi ad eseguire una valutazione su che tipologia d’impatto può avere un determinato progetto, che può essere pubblico o privato, in un determinato territorio. (essa viene calibrata su di una serie di fattori ambientali che vengono presi in considerazione durante la valutazione)

Questo tipo di valutazione può essere fatta su:
  • NUOVE OPERE
  • OPERE GIÀ ESISTENTI (in seguito a modifiche abbastanza importanti che vadano quindi ad aumentare l’impatto ambientale dell’opera)

Essa è parte integrante di tutto l’iter d’approvazione di un progetto in quanto se dovesse risultare che l’impatto ambientale è decisamente importante si potrebbe anche respingere l’approvazione del progetto.

Tutti i provvedimenti che vengono approvati senza l’autorizzazione della VIA possono essere annullati perché non rispettosi della legge vigente.

Competenze di legge

Le competenze sono distribuite in base alla valenza dell’opera che deve essere realizzata, quindi:
  • MINISTERO DELL’AMBIENTE se a livello STATALE (esso viene assisto dalla Commissione Tecnica di valutazione ambientale)
  • AUTORITÀ CON COMPITI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE se a livello REGIONALE (è di competenza dell’ente regionale incaricato)

A livello statale viene regolato direttamente dal Decreto Legislativo 152/2006 mentre a livello regionale ci sono appunto le leggi regionali che indicano l’ente che si occupa di tale materia.

Procedura della Valutazione d’Impatto Ambientale

La procedura della Valutazione d’Impatto Ambientale è suddivisa in sette fasi operative che ora vedremo una ad una in modo da spiegarle esaustivamente.

  • FASE 1 – trasmissione dell’istanza ,da parte del proponente, della valutazione d’impatto ambientale alla DVA. (L’istanza deve essere presentata mediante l’apposito modulo) Devono essere allegati i seguenti documenti:

– Progetto di fattibilità tecnica ed economica

                   – Studio d’impatto ambientale

– Sintesi non tecnica

                   – Avviso al Pubblico

– Impatti transfrontalieri del progetto

– Atto notorio e Contributo versato

                   – Ricevuta di pagamento del contributo versato per oneri istruttori

– Valutazione d’Impatto sanitario (da predisporre solo in caso di raffinerie di petrolio                                 greggio, impianti di lavorazione del carbone, impianti per gas naturali, centrali termiche)

                   – Piano di utilizzo delle rocce di scavo
  • FASE 2 – verifica preliminare amministrativa che viene svolta da un funzionario responsabile entro 15 giorni dalla ricezione del materiale sopra elencato. In sostanza viene controllato che sia tutto in regola e conforme alla normativa
  • FASE 3 – richiesta e acquisizione integrazioni per procedibilità in caso la documentazione fornita risultasse incompleta e quindi bisognosa di essere integrata ulteriormente.
  • FASE 4 – avvio del procedimento che avverrà una volta che tutta la documentazione sarà approvata e pubblicata nel Portale delle Valutazioni Ambientali. Sempre nello stesso momento la DVA comunica via PEC a tutti gli enti interessati l’avvenuta pubblicazione e pubblica anche l’avviso sulla propria pagina. Entro i 60 giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare delle osservazioni inerenti al progetto alla DVA.
  • FASE 5 – controdeduzioni che possono essere presentate dal proponente alla DVA in base alle osservazioni ricevute, richiesta integrazioni da parte della DVA sull’intera documentazione, Sospensione che può essere richiesta dal proponente alla DVA per 180 giorni e non oltre, Nuova pubblicazione e consultazione pubblica la DVA può richiederle al proponente entro 15 giorni dalla ricezione della nuova documentazione integrativa
  • FASE 6 – in base alla documentazione trasmessa la CTVA svolge la parte di istruttoria tecnica per verificare l’impatto ambientale del progetto.
  • FASE 7 – adozione del procedimento VIA che verrà poi pubblicato sul portale delle valutazioni ambientali

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