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Affidamento diretto nel nuovo codice degli appalti: tutte le novità e modifiche

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L’affidamento diretto è una procedura semplificata che consente alle pubbliche amministrazioni di assegnare contratti a operatori economici senza il bisogno di un confronto competitivo. Previsto in passato come una procedura di eccezione, è ora previsto come regola generale dal nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023). Vediamo di seguito definizione, soglie, procedura e limitazioni previste dalla disciplina vigente.

Casco di sicurezza giallo su una scrivania in primo piano, sullo sfondo due lavoratori edili si stringono la mano

Definizione di affidamento diretto

L’affidamento diretto è una procedura semplificata secondo la quale, la pubblica amministrazione può assegnare un contratto di appalto a un operatore economico senza attivare un confronto competitivo. Può essere utilizzata per lavori, servizi o forniture, e permette di scegliere un operatore in base a esperienza e capacità. Essendo sottratto alle dinamiche di mercato, l’affidamento diretto è sempre stato considerato una procedura eccezionale e dunque permesso solo in determinate e specifiche situazioni. Nel vecchio Codice infatti il ricorso all’affidamento diretto era fortemente limitato e permesso solo in presenza di rigidi presupposti.

Per esempio per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, era consentito solo in caso di gara deserta o per la creazione o acquisizione di opera d’arte, mentre per gli appalti sottosoglia era previsto solo per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000.

Per far fronte alla crisi derivante dalla pandemia, il governo intervenne in seguito con il c.d. decreto “Semplificazioni” (decreto legge n. 76/2020), introducendo un nuovo regime derogatorio per gli appalti sotto soglia e consentendo l’affidamento diretto per lavori entro l’importo di € 150.000 e per servizi e forniture entro l’importo di € 139.000.

Questo regime derogatorio sebbene previsto in un momento di emergenza, è stato recepito in maniera definitiva dal nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023).

Soglie di affidamento diretto nel nuovo Codice degli Appalti (D. lgs 36/2023)

L’affidamento diretto è ora previsto e disciplinato dall’art 50 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, che come anticipato, ha introdotto come regola generale quella che prima era un’eccezione: la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto per lavori entro € 150.000 e per servizi e forniture entro € 140.000.

Secondo l’art 50:

le stazioni appaltanti possono ricorrervi anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

La ragione dietro a questa decisione deve trovarsi nella volontà del nuovo Codice di semplificare e snellire gli affidamenti al di sotto di determinati importi. L’unica limitazione applicativa di ordine generale prevista dal regime attuale risiede nel principio di rotazione.

Il principio di rotazione

Il principio di rotazione è un principio generale cardine nel settore contrattuale pubblico, volto ad evitare monopoli e situazioni di immobilismo del mercato.

Consiste nel vietare alle stazioni appaltanti di affidare nuovamente l’appalto al contraente uscente. Il D.lgs. 36/2023, prevede all’art 49 il divieto espresso di affidamenti consecutivi nello stesso settore merceologico, salvo eccezioni giustificate dalla mancanza di alternative e solo nei casi di accurata esecuzione precedente.

E’ prevista una deroga all’applicazione del principio di rotazione nel caso di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000 €. La stazione appaltante è in ogni caso sempre tenuta a verificare le alternative disponibili tramite indagini di mercato. 

Procedura

Come per qualsiasi procedura, anche l’affidamento diretto inizia con la “decisione di contrarre“, all’interno della quale, la stazione appaltante sarà tenuta a individuare e specificare:

l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

L’affidamento viene in seguito formalizzato in un unico atto, e la stazione appaltante può decidere come documentare le esperienze idonee precedenti dell’operatore economico, anche se non direttamente collegate all’oggetto della gara, purché utili a garantire il successo dell’affidamento.

Dal 1° gennaio 2024, è inoltre previsto l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale, come il Mepa, per lo svolgimento di tutte le procedure di affidamento, inclusi gli affidamenti diretti, e per tutte le soglie. È importante sottolineare infatti che a partire dal 1° ottobre 2024 diventerà obbligatorio utilizzare le piattaforme certificate anche per i microaffidamenti sotto i 5.000 euro, come ha recentemente chiarito anche il MIT con parere n. 2196/2023. 

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Conclusione

L’affidamento diretto offre una via rapida e snella per le amministrazioni pubbliche, specialmente per gli importi sotto soglia. Resta fondamentale la garanzia e il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, per evitare l’instaurazione di monopoli o il ripetersi di affidamenti agli stessi operatori.

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