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Arbitrato negli appalti pubblici: cos’è e come funziona nel nuovo Codice

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L’arbitrato negli appalti pubblici rappresenta uno strumento alternativo al contenzioso giudiziario, particolarmente utile per risolvere le controversie che possono sorgere durante l’esecuzione di contratti pubblici. Con l’introduzione del nuovo Codice degli Appalti, la disciplina dell’arbitrato è stata ulteriormente definita e regolamentata, offrendo una via più rapida e specializzata per la risoluzione delle dispute. In questo articolo, esploreremo nel dettaglio cosa significa ricorrere all’arbitrato negli appalti pubblici, quando è possibile farlo, e come funziona il procedimento arbitrale.

Immagine rappresentante delle persone ad un tavolo mentre esaminano dei documenti

Cos'è e come funziona la procedura di arbitrato

L’arbitrato è una procedura di giustizia alternativa di composizione delle controversie che non abbiano per oggetto diritti indisponibili o per le quali non vi sia espresso divieto di legge. Consiste nell’affidare a un organo arbitrale (arbitro unico/collegio arbitrale) l’incarico di risolvere una controversia mediante una decisione (il lodo) che sarà vincolante per le parti. Anche nell’ambito degli appalti pubblici, l’arbitrato è previsto tra i rimedi di composizione delle controversie insieme all’accordo bonario e alla transazione. Nel nuovo Codice degli appalti pubblici (D.lgs. n 36/2024), la procedura dell’arbitrato è disciplinata dall’art 213.

Questo metodo è spesso preferito per la sua capacità di offrire una soluzione più rapida e specializzata, soprattutto in contesti tecnici complessi. I vantaggi dell’arbitrato possono essere riassunti come di seguito:

  • Celerità: rispetto ai tempi della giustizia ordinaria, l’arbitrato può risolvere le controversie in modo più veloce.
  • Competenza: gli arbitri sono generalmente esperti nel settore specifico dell’appalto, garantendo una maggiore competenza tecnica.
  • Confidenzialità: a differenza delle cause giudiziarie, l’arbitrato offre una maggiore riservatezza.

Condizioni per il ricorso all'arbitrato

Secondo il nuovo Codice degli Appalti Pubblici, una controversia può essere devoluta ad arbitri se le parti hanno precedentemente stipulato una clausola compromissoria nel contratto, oppure se decidono di comune accordo di ricorrere all’arbitrato dopo che la controversia è sorta. È importante sottolineare che l’uso dell’arbitrato è regolato dall’art. 213 del Codice degli Appalti, il quale stabilisce i limiti e le condizioni in cui questo strumento può essere utilizzato.

L’arbitrato non è sempre possibile per tutti i tipi di controversie. Esistono infatti specifici limiti normativi che determinano quali questioni possono essere oggetto di arbitrato e quali devono necessariamente essere risolte tramite la giurisdizione ordinaria. 

In particolare, il primo comma dell’art 213 del Codice stabilisce che possono essere deferite ad arbitri le controversie:

  • su diritti soggettivi che derivano dall’esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario;
  • relative a contratti in cui sia parte una società a partecipazione pubblica oppure una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica o che comunque abbiano a oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.

Clausola compromissoria

La clausola compromissoria è un accordo preesistente tra le parti di un contratto pubblico, in cui si stabilisce che eventuali controversie future saranno risolte tramite arbitrato. Questa clausola deve essere inserita nel contratto al momento della sua stipula e deve essere espressamente approvata dalle parti.

La clausola compromissoria deve rispettare i requisiti formali previsti dalla legge e non può derogare a norme imperative. Inoltre, la validità della clausola è soggetta al controllo dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), che verifica la sua conformità alle normative vigenti.

Fasi del Giudizio Arbitrale

Il giudizio arbitrale si sviluppa attraverso diverse fasi:

  1. Costituzione del collegio arbitrale: le parti nominano i propri arbitri, e questi scelgono un presidente del collegio.
  2. Svolgimento del procedimento: le parti presentano le loro memorie e le prove a supporto delle rispettive posizioni.
  3. Decisione arbitrale: il collegio emette un lodo arbitrale, che ha valore vincolante per le parti e può essere esecutivo come una sentenza giudiziaria.

Il lodo arbitrale può essere impugnato solo per motivi specifici previsti dalla legge, come vizi procedurali o violazioni dei principi di imparzialità. Una volta divenuto definitivo, il lodo è esecutivo e può essere utilizzato per ottenere l’esecuzione forzata, se necessario.

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