Con l’introduzione del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023), la disciplina dell’errore progettuale è stata ridefinita, differenziandosi dal vecchio Codice (D.Lgs. 50/2016). In questo articolo analizzeremo come il nuovo quadro normativo inquadra gli errori o le omissioni progettuali, le responsabilità del progettista e le eventuali conseguenze economiche che possono derivarne.
Errore progettuale: definizione e disciplina
L’errore o l’omissione progettuale sicuramente è uno dei temi più problematici quando si parla di gare di appalto. Nonostante le progettazioni scadenti siano state uno dei problemi più ricorrenti negli ultimi anni, l’attenzione verso l’errore progettuale sembra essere calata con l’entrata in vigore del nuovo Codice. Infatti, a differenza del vecchio codice D.Lgs 50/2016 che dedicava alla disciplina dell’errore progettuale l’articolo 106, comma 2, il nuovo Codice degli appalti non contiene un riferimento specifico a questo tema. L’errore od omissione progettuale sono contenute e definite solo nell’Allegato I.1, del D.Lgs 36/2023 all’art. 3, nei seguenti termini:
a) inadeguata valutazione dello stato di fatto,
b) mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione,
c) mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta,
d) violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Neanche l’articolo 120 del D.Lgs 36/2023, riportante la disciplina delle “Modifiche dei contratti in corso di esecuzione” contiene alcun specifico riferimento alla “variante determinata da errore ed omissione progettuale”. Ciò dipenderebbe dal fatto che secondo il legislatore, l’eventuale errore o omissione non integrerebbe né la fattispecie “variante” né la fattispecie di “modifica” consentite in pendenza di esecuzione, ma anche in vista del fatto che la disciplina delle conseguenze sulla responsabilità dei progettisti è stata inserita nella parte del Codice che disciplina la progettazione.
Responsabilità e risarcimento del progettista
Per quanto riguarda il tema delle responsabilità professionali, la normativa vigente non punisce l’errore o l’omissione progettuale in sé, ma solo quando questa provoca totalmente o in parte danni all’opera o quando comporti costi derivanti da risarcimenti danni a carico della stazione appaltante.
Esistono dunque due tipi di errori: quelli che compromettono o pregiudicano in toto o parzialmente la realizzazione, la funzionalità o l’utilizzo dell’opera e quelli che non lo fanno.
Nel primo caso, il progettista è responsabile anche dei danni connessi, come ad esempio i danni da ritardi o da perdite di eventuali finanziamenti.
Nel secondo caso, solitamente il costo aggiuntivo riguarda solo la riprogettazione e la rettifica dell’errore, che generalmente non incide significativamente sui costi complessivi. Nella maggior parte dei casi infatti eventuali errori o omissioni non comportano maggiori oneri per la stazione appaltante ma solo un maggior costo per lo stesso committente. Il “maggior costo” si riferisce infatti alla differenza tra i costi che il committente deve sostenere per l’intervento a causa di un errore progettuale e i costi che avrebbe affrontato se il progetto fosse stato privo di errori.