Il partenariato pubblico-privato (PPP) rappresenta un modello di collaborazione tra settore pubblico e privato finalizzato alla realizzazione, gestione e finanziamento di infrastrutture o servizi di pubblica utilità. Questo approccio, sempre più diffuso grazie alla sua flessibilità ed efficacia, consente di ottimizzare risorse, migliorare i servizi pubblici e promuovere progetti innovativi. Con l’introduzione del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023), il PPP è stato ridefinito quasi totalmente. In questo articolo analizzeremo cos’è il PPP, le sue caratteristiche, quali modifiche ha apportato il D.Lgs. 36/2023 e le tipologie previste dal Codice.

Definizione di Partenariato pubblico privato
Con il termine partenariato pubblico-privato (PPP) ci si riferisce ad una vasta gamma di modelli di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato. In particolare di parla di PPP in tutti quei casi in cui il settore pubblico intenda realizzare un progetto che coinvolga un’opera pubblica, o di pubblica utilità, la cui progettazione, realizzazione, gestione e finanziamento – in tutto o in parte – siano affidati al settore privato. Negli ultimi anni in particolare, il partenariato pubblico-privato si è rivelato uno dei meccanismi più flessibili, efficaci e vantaggiosi per promuovere la cooperazione tra autorità pubbliche e settore privato, in particolare quando viene attuato nella forma del project financing. Il settore privato apporta competenze manageriali, innovative e commerciali nella progettazione, finanziamento, costruzione e gestione di infrastrutture pubbliche, ottenendo un ritorno economico attraverso i flussi di cassa generati dalla gestione. Il settore pubblico, invece, beneficia dell’ottimizzazione delle risorse e del miglioramento dei servizi a parità di spesa, favorendo un aumento delle infrastrutture disponibili e creando un circolo virtuoso tra spesa pubblica ed efficienza dei servizi.
Cosa è cambiato con il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023)
ll nuovo codice appalti ha dedicato una intera sezione al partenariato pubblico privato, nello specifico il libro IV, articoli dal 174 al 208 con l’intento di superare i dubbi lasciati dal Codice precedente. Il partenariato pubblico privato viene infatti definito come “un’operazione economica” (non più come un tipo di contratto contrapposto al contratto di concessione, come poteva trapelare dalla vecchia normativa). Affinché l’operazione economica possa qualificarsi come partenariato pubblico-privato devono sussistere le seguenti caratteristiche:
- tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
- la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
- alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l’attuazione;
- il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.
Viene poi precisato che l’operatore economico è remunerato con tariffe corrisposte da utenti e/o da canoni corrisposti dall’amministrazione/enti utilizzatori dell’investimento e del correlato servizio.
Infine è precisato che contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell’articolo 63 del codice.
Tipologie di PPP: contrattuale e istituzionale
Il d.lgs. n. 36/2023 prevede due diverse tipologie di Partenariato pubblico privato e in entrambi i casi devono sempre e comunque sussistere le caratteristiche generali previste dall’art. 174, comma 3, viste prima:
PPP contrattuali:
In realtà il nuovo Codice non dà una vera e propria definizione di PPP di tipo contrattuale, quanto piuttosto fornisce un elenco delle figure contrattuali che rientrano in questa categoria. Si tratta in particolare della:
- Concessione: contratto con cui una pubblica amministrazione affida a un operatore economico l’esecuzione di lavori, o la fornitura e la gestione di servizi, in cambio del diritto di gestire i lavori o i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
- Locazione finanziaria di opere pubbliche: si configura quando una società di leasing acquista o realizza un bene da un operatore economico e lo concede in godimento ad una P.A. per un periodo di tempo determinato, a fronte del pagamento di un canone fisso periodico.
- Contratto di disponibilità: è il contratto con cui un operatore economico realizza e garantisce il funzionamento di un’opera pubblica, assumendosi il rischio e obbligandosi a mantenerla in condizioni ottimali. Può includere il trasferimento di proprietà dell’opera all’amministrazione previo corrispettivo aggiuntivo.
- Tutti gli altri eventuali contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui sopra e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.
PPP istituzionali
L’art. 174, comma 4, stabilisce che il PPP istituzionalizzato si realizza attraverso un ente partecipato da pubblico e privato, regolato dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. n. 175/2016) e altre norme di settore.