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Qualificazione delle stazioni appaltanti: requisiti, obblighi e sanzioni secondo il nuovo Codice degli appalti (D.lgs. 36/2023)

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Il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023) ha introdotto un sistema obbligatorio di qualificazione per le stazioni appaltanti che è entrato in vigore dal 1° luglio 2023. Si tratta di un meccanismo volto a garantire trasparenza, efficienza e uniformità nelle procedure di affidamento pubblico. Vediamo di seguito, i soggetti che devono qualificarsi, i requisiti e i livelli di qualificazione e eventuali sanzioni in caso di mancato rispetto della normativa.

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Qualificazione stazioni appaltanti: quando sussiste l’obbligo

Dal 1° luglio 2023 è diventata obbligatoria la qualificazione delle stazioni appaltanti nelle modalità e nei casi previsti dal nuovo Codice degli appalti (D.Lgs.  36/2023). L’art 62 del nuovo codice prevede ora l’obbligo di qualificazione di enti e amministrazioni per :

  • Affidamento di lavori d’importo superiore ai 500mila euro;
  • acquisizione di forniture, beni e servizi sopra i 140mila euro.

Il sistema di qualificazione è gestito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), a cui è affidato anche il compito di vigilare sul funzionamento del sistema. Può infatti disporre il blocco del rilascio del CIG (Codice identificativo gara) per le stazioni appaltanti non qualificate. La domanda per l’iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate può essere presentata in qualsiasi momento sulla piattaforma dell’ Anac attraverso l’apposito servizio, non essendo previsti termini per l’iscrizione.

Ambiti di valutazione e requisiti per la qualificazione

I requisiti necessari per ottenere la qualificazione e i criteri premianti sono delineati dall’allegato II.4. La qualificazione prevede vari livelli di competenza e responsabilità che determinano il tipo e la complessità dei contratti che un ente può gestire. Gli ambiti di valutazione includono:

  • Qualità delle risorse umane: disponibilità di personale specializzato e competente nelle procedure di gara.
  • Capacità progettuale: competenze nell’ambito della progettazione tecnica.
  • Esperienza maturata: gestione di contratti con adeguata documentazione pregressa.
  • Infrastruttura: dotazione di strumenti tecnologici e di gestione adeguati per le procedure telematiche.

Per quanto riguarda i requisiti per fare domanda, le stazioni appaltanti devono essere in possesso di:

  • iscrizione all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA);
  • un ufficio dedicato alla progettazione e agli affidamenti di lavori;
  • piattaforme di approvvigionamento digitale (requisito introdotto dal 1 gennaio 2024.

Livelli di qualificazione

L’art. 63 del D.Lgs. 36/2023, al comma 2 prevede 3 livelli di qualificazione possibili e differenzia i livelli e i relativi requisiti a seconda se si tratti di lavori o di servizi e forniture.

A seconda del punteggio ricevuto le stazioni appaltanti possono essere inquadrate per la progettazione e l’affidamento di lavori in uno dei seguenti livelli:

  1. qualificazione base o di primo livello (L3) per lavori fino a 1 milione di €;
  2. qualificazione intermedia o di secondo livello (L2) per lavori fino alla soglie di rilevanza europea;
  3. qualificazione avanzata o di terzo livello (L1), senza limiti di importo.

Per quanto riguarda servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono ricevere:

  • qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 €;
  • qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a 5.000.000 €;
  • qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo.

Le stazioni appaltanti qualificate con il massimo livello, possono dunque svolgere qualsiasi tipo di gara a prescindere dal valore. La qualificazione negli altri due livelli (base e intermedio) dà la possibilità di svolgere attività di approvvigionamento solo nel livello per cui la stazione appaltante si è qualificata. Questo perché “la qualificazione attesta il livello di capacità di una stazione appaltante di poter gestire direttamente, secondo i criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza” solo le attività per cui si è qualificata e non oltre.

Come possono procedere le stazioni appaltanti non qualificate

Secondo l’art 62, le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere direttamente e autonomamente:

  • all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro,
  • all’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

Ciò significa che possono continuare a gestire in autonomia e senza qualificazione le gare al di sotto delle soglie di importo indicate, mentre per gli acquisti di importo superiori a quelli previsti dovranno qualificarsi o affidarsi a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate per la gestione degli stessi. La qualificazione non è infatti necessaria per l’effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da questi ultimi.

Per maggiore chiarezza, ricordiamo che per “stazione appaltante” ci si riferisce a qualsiasi amministrazione o ente pubblico che necessitando di beni, servizi o lavori, avvia una procedura di gara per soddisfare tale esigenza.  Le “centrali di committenza” invece sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori specializzati che si occupano di eseguire l’intera procedura per altre stazioni appaltanti, con l’obiettivo di ottimizzare i processi, ottenere migliori condizioni economiche e ridurre i costi.

Sanzioni

Abbiamo visto come l’ANAC, oltre a gestire e vigilare sul sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, può bloccare l’accesso alla qualificazione, disponendo il blocco del rilascio del CIG per gli enti che non rispettano i criteri minimi. All’interno della sua mansione di vigilanza, rientra inoltre la facoltà di applicare sanzioni  in caso di gravi violazioni entro il limite minimo di 500 € e il limite massimo di 1 milione €. Nei casi più gravi, può disporre anche la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta. L’assenza di qualificazione rende impossibile procedere con nuovi affidamenti e compromette la capacità dell’ente di portare avanti i propri progetti infrastrutturali.

Conclusione

La qualificazione delle stazioni appaltanti rappresenta dunque un passo significativo verso la standardizzazione e la professionalizzazione delle gare pubbliche in Italia. L’obbiettivo e lo scopo di questo nuovo sistema è quello di garantire che solo gli enti con adeguata capacità tecnica e gestionale possano accedere e operare nell’ambito degli appalti pubblici con gli importi più importanti.

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