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Rischio interferenziale: quando si verifica e come gestirlo per garantire la sicurezza degli addetti ai lavori

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Il rischio interferenziale è uno degli aspetti più complessi nella gestione della sicurezza nei cantieri e negli ambienti di lavoro. Si manifesta quando più aziende o operatori lavorano contemporaneamente nello stesso luogo, creando potenziali situazioni di pericolo derivanti dall’interazione delle loro attività. Valutare correttamente e saper gestire i rischi interferenziali è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori ed evitare problematiche sulle attribuzioni di responsabilità. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio le normative di riferimento, le classificazioni e gli esempi pratici per valutare correttamente questi rischi.

Foto di un cantiere affollato.

Definizione di "rischio interferenziale"

Il rischio interferenziale può verificarsi ogniqualvolta due o più aziende distinte lavorano simultaneamente in uno medesimo luogo di lavoro. Più in particolare e come anticipa il termine stesso, può avere origine dalle “interferenze” causate dalla sovrapposizione tra diverse attività e mansioni facenti capo ad imprese e gruppi di lavoro diversi, come può succedere ad esempio tra committente, appaltatori e lavoratori autonomi della stessa azienda. Questi rischi possono essere presenti quando il medesimo luogo di lavoro sia un cantiere, sia che sia un ufficio. Un tipico esempio di rischio interferenziale è il caso dell’impresa di pulizie che lascia una porzione di pavimento bagnata in un ufficio, creando un potenziale rischio di scivolamento e caduta per i lavoratori.

I rischi interferenziali non sono quindi i rischi propri dell’attività lavorativa delle aziende committenti (che devono essere valutati nei DVR aziendali) ma sono tutti rischi che hanno origine dall’interazione tra due o più aziende distinte, nei casi in cui lavori, servizi e forniture siano esternalizzati tramite contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione. Individuare eventuali rischi interferenziali in maniera corretta diventa dunque fondamentale per prevenire incidenti e infortuni mettendo in atto misure idonee ad evitarli.

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento per la gestione e la prevenzione del rischio interferenziale è contenuta nell’art 26 del D.Lgs. 81/2008, il Testo Unico sulla Sicurezza, che prevede gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.

L’articolo 26 prevede che, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’Impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria Azienda, il datore di lavoro sia tenuto ad adempiere a determinati obblighi al fine di predisporre un sistema di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro che coinvolga tutti i soggetti interessati. Il datore di lavoro è tenuto in particolare a:

  • verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
  • fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
  • promuovere la cooperazione e il coordinamento attraverso l’elaborazione di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) nel quale devono essere individuati i rischi e le misure adottate per eliminarli o ridurli al minimo. Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato di volta in volta in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
  • limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, il datore di lavoro committente può, in alternativa al D.U.V.R.I., individuare un proprio incaricato per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento. Il datore dovrà verificare che il soggetto incaricato sia “in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro”. Una volta individuato il suddetto incaricato, la sua nomina deve essere inclusa nel contratto di affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture.

Ricordiamo che non solo il datore di lavoro committente ma anche i datori di lavoro delle ditte appaltanti sono soggetti agli obblighi di collaborazione e coordinamento. Anche questi ultimi sono obbligati a condividere tutte le informazioni relative a eventuali rischi dovuti alla loro specifica attività.

Classificazione dei rischi interferenziali

Con il proposito di facilitare la compilazione del DUVRI  e risolvere eventuali dubbi, l’INAIL ha sviluppato delle linee guida specifiche dedicate proprio all’elaborazione di questo documento e alla valutazione dei rischi da interferenze. Secondo il documento ci sono diverse tipologie di rischi da tenere in considerazione nella valutazione:

  • rischi specificirischi pre-presenti negli ambienti di lavoro oggetto dell’appalto (desunti generalmente dal DVR aziendale);
  • rischi indotti presunti: questi rischi sono ipotizzati dal Committente in relazione all’attività che l’appaltatore svolgerà nel proprio ambito di lavoro;
  • rischi standard: somma dei rischi specifici e dei rischi indotti presunti;
  • rischi indotti effettivi: rischi che l’appaltatore introdurrà nell’ambiente di lavoro del Committente per lo svolgimento delle attività appaltate;
  • rischi reali: include la somma dei rischi specifici, di quelli indotti presunti e di quelli indotti effettivi.

Esonero dall'obbligo di redazione del DUVRI o dell’individuazione dell’incaricato

Il comma 3-bis dell’art 26 individua i casi in cui non sussiste l’obbligo di D.U.V.R.I. o di nomina di un incaricato. L’esonero si applica per:

  • i servizi di natura intellettuale ( ad per consulenti, tecnici interpellati per la redazione di progetti, ecc.);
  • le mere forniture di materiali o attrezzature;
  • lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno sempre che non comportino rischi di incendio di livello elevato o rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. 81/08.

Esempio pratico di valutazione dei rischi interferenziali in cantiere

Un esempio pratico di analisi e gestione dei rischi interferenziali può essere quello di un cantiere edile in cui devono operare contemporaneamente una squadra di muratori e una di elettricisti. Vediamo di seguito quali sono le procedure da seguire in concreto:

  1. Identificazione dei rischi:
    • I muratori utilizzano macchinari pesanti come betoniere, che potrebbero interferire con il passaggio degli elettricisti.
    • Gli elettricisti lavorano sugli impianti elettrici, creando potenziali rischi di contatto con cavi sotto tensione.
  2. Valutazione delle interferenze:
    • Gli spazi condivisi tra le due squadre aumentano il rischio di collisioni o incidenti.
    • L’uso simultaneo di strumenti potrebbe generare rumori e vibrazioni che distraggono gli operatori.
  3. Pianificazione delle misure di prevenzione:
    • Redazione del DUVRI, con identificazione di tutti i rischi e assegnazione di responsabilità specifiche a ciascun team.

    • Pianificazione di turni di lavoro che evitino la sovrapposizione delle attività nei medesimi spazi.

    • Predisposizione di segnaletica chiara e aree delimitate per ciascuna attività.

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