Distanza dai confini dei volumi tecnici

Scopriamo in questo articolo cosa dice la normativa di riferimento in merito
alla questione della distanza dai confini e alle distanze minime da mantenere
tra i fabbricati.

distanze dai confini
Foto di TheDigitalArtist – Fonte: pixabay.com

Cosa si intende per volume tecnico

Il volume tecnico, detto anche vano tecnico, è un locale adibito appunto agli impianti tecnologici, ascensori, etc. necessario per i vari impianti dell’edificio. Ha la peculiarità che il volume di questi locali non viene conteggiato nel volume complessivo dell’edificio.

Il vano tecnico quindi serve solamente a uno scopo prettamente funzionale per il
posizionamento degli impianti che servono la singola proprietà oppure le
parti comuni degli edifici.

Attenzione che il vano tecnico è diverso dal bene comune non censibile che si trova solitamente nei condomini. Il bene comune non censibile (ad esempio il vano scala, androne, vano ascensore, cortile esterno, etc.) racchiude beni di cui tutti possono usufruire con l’obbligo di mantenerli in ordine. Nessuno però può rivendicarne la proprietà esclusiva. Questi beni, non avendo una proprietà
esclusiva e non producendo reddito non sono censibili ai fini catastali.

Cosa dice il Consiglio di Stato

Se andiamo a vedere la definizione di volume tecnico che ha dato il Consiglio di Stato vediamo che:

I volumi tecnici sono quei manufatti essenzialmente destinati ad ospitare
impianti aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzazione
dell’immobile (ossia, ad esempio, gli impianti idrici, gli impianti termici,
gli ascensori e i macchinari in genere), nel mentre non possono rientrare in
tale nozione i volumi che assolvano ad una funzione diversa, sia pur
necessaria al godimento dell’edificio stesso e delle sue singole porzioni di
proprietà individuale (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 4 marzo
2008 n. 918 e, più recentemente, anche Cons. Stato, Sez. IV, 8 febbraio 2011
n. 812) (C.d.S. 8 gennaio 2013 n. 32).

Inoltre sempre il Consiglio di Stato che si è pronunciato in merito alla definizione di volume tecnico dice che:

Sono computabili ai fini della volumetria consentita – le soffitte, gli
stenditori chiusi e quelli di sgombero, nonché il piano di copertura,
impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà, come nella
specie, una mansarda in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al
piano di gronda (cfr. Cons. St., Sez. V, 13 maggio 1997 n. 483) (così C.d.S.
4 marzo 2008 n. 918).

Quali sono le distanze tra edifici da rispettare

La realizzazione dei vani tecnici o volumi tecnici deve sottostare alle normative in tema di distanze tra gli edifici.

Secondo l’articolo 873 del Codice Civile le costruzioni devono stare a una distanza non inferiore ai 3 metri; va detto però che in realtà quello che fa fede sono i Regolamenti Comunali dei singoli comuni e in genere si parla di 5 metri o 10
metri se vi sono finestre. In questo caso, vige il principio della prevenzione, secondo cui il primo che costruisce determina l’utilizzabilità del fondo altrui e regolamenta la distanza da tenere per chi costruisce dopo.

Secondo la Cassazione per costruzione si intende:

Qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della
solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, ance mediante appoggio,
incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica preesistente o
contestualmente realizzato, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di
elevazione dell’opera, dai caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno,
dall’uniformità o continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua
realizzazione e dalla sua funzione o destinazione (Cass. 28 settembre 2007
n. 20574).

Distanze dai confini dei volumi tecnici

I volumi tecnici o vani tecnologici, come abbiamo visto sono considerati delle
costruzioni e quindi anche loro devono rispettare la normativa sulle distanze tra gli edifici.

In realtà non esiste una vera e propria normativa che stabilisce la distanza minima da mantenere tra vani tecnici e in assenza di questa si applica la normativa sulla distanza tra fabbricati (essendo considerati tali).

Si fa quindi riferimento all’articolo 873 del Codice Civile o ai Regolamenti edilizi comunali. Nel caso vi sia un vano tecnico che non rispetti tali distanze minime è in abuso e potrebbe esserne chiesta la rimozione o l’arretramento.

Quali sono le distanze tra edifici da rispettare

La realizzazione dei vani tecnici o volumi tecnici deve sottostare alle normative in tema di distanze tra gli edifici.

Secondo l’articolo 873 del Codice Civile le costruzioni devono stare a una distanza non inferiore ai 3 metri; va detto però che in realtà quello che fa fede sono i Regolamenti Comunali dei singoli comuni e in genere si parla di 5 metri o 10
metri se vi sono finestre. In questo caso, vige il principio della prevenzione, secondo cui il primo che costruisce determina l’utilizzabilità del fondo altrui e regolamenta la distanza da tenere per chi costruisce dopo.

Secondo la Cassazione per costruzione si intende:

Qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della
solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio,
incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica preesistente o
contestualmente realizzato, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di
elevazione dell’opera, dai caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno,
dall’uniformità o continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua
realizzazione e dalla sua funzione o destinazione (Cass. 28 settembre 2007
n. 20574).

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